Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1980

Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1980
Data di deposito
22 aprile 1980
Data di decisione
16 aprile 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • art. 7, comma 4, legge n. 833 del 26 novembre 1969
  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • art. 3, comma 1, decreto-legge n. 460 del 27 giugno 1967
  • legge n. 628 del 28 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 9827

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l'accertamento fiscale, trasferito in un procedimento avente carattere e finalita` assai differenti, puo` avere soltanto valore dimostrativo e va percio` soggetto all'apprezzamento del giudice attraverso il contraddittorio delle parti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma quarto, L. 26 novembre 1969 n. 833, modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui, in tema di blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, attribuendo al conduttore la possibilita` di dimostrare le proprie condizioni economiche mediante la produzione di un certificato attestante la sua iscrizione a ruolo, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non inferiore a sei milioni di lire, nega al locatore la facolta` di fornire la prova della inattendibilita` dell'accertamento fiscale. - cfr. S.n. 132/1972; 225/1976.

Massima n. 9828

La normale coincidenza tra posizione anagrafica e reale situazione familiare ben puo` restare alterata per effetto di negligente ed illecito comportamento (omessa o non veridica denuncia) del capo famiglia o di inerzia od inefficienza dell'ufficiale di anagrafe e va quindi riconosciuto al locatore il diritto di fornire la prova contraria anche nei confronti delle risultanze anagrafiche. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - l'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito con modificazioni nella L. 28 luglio 1967 n. 628, nella parte in cui subordina la proroga dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ad un indice di affollamento determinato dividendo il numero dei componenti la famiglia, risultante dai registri anagrafici alla data dell'1 gennaio 1967, per il numero dei vani abitati, senza riconoscere al locatore il diritto di provare che i componenti la famiglia del conduttore, che realmente occupano l'immobile, sono in numero diverso e minore rispetto a quelli risultanti dai registri anagrafici stessi.

Massima n. 9829

Nei rapporti locatizi, i parametri di supporto dei trattamenti di favore per il conduttore non possono rimanere ancorati ad una determinata data, ma debbono, per non dar luogo a irrazionali differenze, trovare riscontro anche nella situazione esistente al momento in cui si decide del diritto alla proroga del contratto od al blocco del relativo canone; le variazioni eventualmente sopravvenute nella composizione della famiglia anagrafica del conduttore (o subconduttore) dopo l'1 gennaio 1967, fino al definitivo accertamento in sede di merito delle condizioni giustificative del vincolo, sono quindi rilevanti. Pertanto, nella parte in cui tale rilevanza esclude, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost., l'art. 3, comma primo, d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito con modificazioni in L. 28 luglio 1967 n. 628.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), modificata dall'articolo 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967, n. 460 (disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628:

a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare la diversa composizione della famiglia anagrafica del conduttore o subconduttore rispetto a quella risultante dai registri anagrafici;

b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni eventualmente sopravvenute nella composizione della famiglia anagrafica del conduttore o subconduttore dopo il 1 gennaio 1967, fino al definitivo accertamento in sede di merito delle condizioni giustificative del vincolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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