Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1980

Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1980
Data di deposito
14 aprile 1980
Data di decisione
2 aprile 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:51

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9480

L'art. 341 cod. pen. appresta una tutela che trascende la persona fisica del titolare dell'ufficio per risolversi nella protezione del prestigio della P.A. impersonata in quel titolare. Il perseguimento di un simile valore da parte del legislatore, ove non trasmodi in arbitrio, corrisponde alla finalita` del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 Cost. Ne deriva, da un lato, che ragionevolmente la norma sull'oltraggio prevede un trattamento penale piu` grave di quello riservato all'ingiuria e, dall'altro, che se il pubblico ufficiale, privato del potere di querela, si trova in una situazione di disparita` rispetto ai comuni cittadini, tale disparita` e` giustificata dalla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e che trova fondamento nella Costituzione. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificatezza della tutela differenziata dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale e della disparita` di trattamento in danno dello stesso pubblico ufficiale per la privazione, a causa della procedibilita` d'ufficio, del potere di non proporre o rimettere la querela a tutela della sua personale onorabilita`).

Massima n. 9481

La finalita` del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 Cost. non si riferisce esclusivamente alla fase organizzativa iniziale della pubblica amministrazione, ma ne investe il complesso funzionamento. - cfr. S. n. 22/1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale promossa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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