Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1980

Corte cost., sent. 30 gennaio 1980, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1980
Data di deposito
30 gennaio 1980
Data di decisione
25 gennaio 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 6, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 16, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 20, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 19, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • legge n. 247 del 27 giugno 1974
  • art. 19, legge n. 247 del 27 giugno 1974

Parametri

Massime

Massima n. 9559

Il giudice amministrativo non ha giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la misura dell'indennita` di espropriazione, essendo la materia devoluta al giudice ordinario. Pertanto difetta di rilevanza la questione proposta, per la inapplicabilita` nel giudizio amministrativo delle norme impugnate (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 14, comma sesto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost.).

Massima n. 9560

L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, comma terzo, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non puo` essere tuttavia fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro. A tali fini deve aversi riguardo al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso secondo legge, come nel caso di aree destinate all'edificazione in quanto poste in zone gia` interessate dallo sviluppo edilizio. Per siffatti beni la determinazione dell'indennita` secondo il criterio del valore agricolo medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria interessata, introduce un elemento di valutazione del tutto astratto che porta alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare, con palese violazione del diritto a quello adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all'espropriato. Sono percio' illegittimi costituzionalmente gli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, 14 e 19 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974 n. 247. - cfr. S. nn. 138/77, 115/69.

Massima n. 9561

Non e` esatto, in base alle leggi che hanno disposto la conformazione edilizia del territorio e condizionato la edificabilita` dei suoli al rilascio di una concessione, che l'ius aedificandi non inerisca piu` al diritto di proprieta`, potendo la edificabilita delle aree essere stabilita solo con provvedimento dell'autorita`; relativamente ai suoli destinati dagli strumenti urbanistici alla edilizia residenziale privata, infatti, la edificazione avviene ad opera del proprietario dell'area il quale, concorrendo le condizioni previste dalla legge, ha diritto ad ottenere la concessione edilizia, che non e` attributiva di diritti nuovi ma presuppone facolta` preesistenti. Pertanto nella determinazione della indennita` di espropriazione, rilevante essendo la destinazione edilizia del suolo, occorre assicurare la congruita` del ristoro spettante all'espropriato, che non puo` essere ne` apparente ne` irrisorio rispetto al valore del bene.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 16, commi cinque, sei e sette della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

c) dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247 nella parte in cui, convertendo in legge, con modificazioni, il d.1. 2 maggio 1974, n. 115, ne modifica l'art. 4, estendendo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16, commi cinque, sei e sette della legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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