Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1980

Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1980
Data di deposito
25 marzo 1980
Data di decisione
20 marzo 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 28 del 21 febbraio 1977
  • art. 1, legge n. 349 del 22 maggio 1976
  • art. 1, legge n. 510 del 8 agosto 1977
  • art. 1-bis, legge n. 351 del 12 agosto 1974
  • art. 1-ter, legge n. 363 del 31 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 9842

La denunziata normativa non concreta alcuna violazione dell'art. 42 Cost. perche` la riconosciuta giustificazione del blocco dei canoni, individuata nello scopo di assicurare il bene primario dell'abitazione a soggetti non in grado di accedervi secondo le regole del libero mercato, opera anche rispetto alla riduzione dei canoni riferita ad un periodo di forti spinte inflazionistiche. Ne` vi e` violazione dell'art. 3 Cost. all'interno della categoria degli inquilini, a seconda che godano di abitazioni locate prima o dopo l'entrata in vigore della L. n. 351 del 1974, poiche` la successiva disciplina (art. 1 ter, L. n. 363 del 1975) ha previsto, anche per gli immobili locati per la prima volta dopo il 3 settembre 1974 (data di entrata in vigore della L. n. 351 del 1974) analoghi meccanismi di riduzione o contenimento del canone. Violazione del ripetuto art. 3 non vi e` neppure per quanto attiene alla generale applicabilita` della disciplina, (non limitata, cioe`, ai conduttori meno abbienti) risultando essa preordinata ad una obiettiva perequazione e ad un livellamento dei corrispettivi locatizi, sia come misura congiunturale, sia in vista della precostituzione di una base omogenea per la profilata introduzione dell'equo canone. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - dell'art. 1 bis della L. 12 agosto 1974 n. 351, e degli artt. 1 ter della L. 31 luglio 1975 n. 363, 1 della L. 22 maggio 1976 n. 349, 1 della L. 21 febbraio 1977 n. 28, ed 1 della L. 8 agosto 1977 n. 510). - cfr. S.n. 3/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 1 bis della legge 12 agosto 1974, n. 351 (conversione in legge con modifiche del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani) e degli artt. 1 ter della legge 31 luglio 1975, n. 363; 1 della legge 22 maggio 1976, n.349; 1 della legge 21 febbraio 1977, n. 28; ed 1 della legge 8 agosto 1977, n. 510, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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