Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1980
Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1980
- Data di deposito
- 25 marzo 1980
- Data di decisione
- 20 marzo 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 28 del 21 febbraio 1977
- art. 1, legge n. 349 del 22 maggio 1976
- art. 1, legge n. 510 del 8 agosto 1977
- art. 1-bis, legge n. 351 del 12 agosto 1974
- art. 1-ter, legge n. 363 del 31 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9842
La denunziata normativa non concreta alcuna violazione dell'art. 42 Cost. perche` la riconosciuta giustificazione del blocco dei canoni, individuata nello scopo di assicurare il bene primario dell'abitazione a soggetti non in grado di accedervi secondo le regole del libero mercato, opera anche rispetto alla riduzione dei canoni riferita ad un periodo di forti spinte inflazionistiche. Ne` vi e` violazione dell'art. 3 Cost. all'interno della categoria degli inquilini, a seconda che godano di abitazioni locate prima o dopo l'entrata in vigore della L. n. 351 del 1974, poiche` la successiva disciplina (art. 1 ter, L. n. 363 del 1975) ha previsto, anche per gli immobili locati per la prima volta dopo il 3 settembre 1974 (data di entrata in vigore della L. n. 351 del 1974) analoghi meccanismi di riduzione o contenimento del canone. Violazione del ripetuto art. 3 non vi e` neppure per quanto attiene alla generale applicabilita` della disciplina, (non limitata, cioe`, ai conduttori meno abbienti) risultando essa preordinata ad una obiettiva perequazione e ad un livellamento dei corrispettivi locatizi, sia come misura congiunturale, sia in vista della precostituzione di una base omogenea per la profilata introduzione dell'equo canone. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - dell'art. 1 bis della L. 12 agosto 1974 n. 351, e degli artt. 1 ter della L. 31 luglio 1975 n. 363, 1 della L. 22 maggio 1976 n. 349, 1 della L. 21 febbraio 1977 n. 28, ed 1 della L. 8 agosto 1977 n. 510). - cfr. S.n. 3/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 1 bis della legge 12 agosto 1974, n. 351 (conversione in legge con modifiche del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani) e degli artt. 1 ter della legge 31 luglio 1975, n. 363; 1 della legge 22 maggio 1976, n.349; 1 della legge 21 febbraio 1977, n. 28; ed 1 della legge 8 agosto 1977, n. 510, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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