Corte costituzionale
Sentenza n. 186/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge n. 405 del 3 agosto 1978
- art. 24, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 12, comma 3, legge n. 405 del 3 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 11595
L'art. 12, primo comma, della legge 3 agosto 1978 n. 405 prescrivente che, quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice di appello e la Cassazione che dichiarino il reato estinto per amnistia devono egualmente decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ha la duplice finalita` di impedire che il provvedimento di clemenza ridondi in pregiudizio del danneggiato dal reato e di soddisfare esigenze di economia processuale, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo in altra sede. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - cfr. S.nn. 1/70, 110/63, 41/65, 54/68, 22/73, 117/73, 274/74 e 25/76.
Massima n. 11596
La norma che attribuisce al pretore, al giudice istruttore o al tribunale nel corso del giudizio di primo grado di assegnare una provvisionale prima di procedere alla dichiarazione di estinzione del reato per amnistia non viola il diritto di difesa perche` non esclude il potere del giudice civile di riesaminare e di revocare l'ordinanza che ha assegnato la provvisionale, ferma restando la possibilita` degli ordinari mezzi di impugnazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 12, terzo comma, della legge 3 agosto 1978 n. 405, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e d'indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze del 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e 25 gennaio 1979 del tribunale di Avezzano;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 12 della citata legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con altra ordinanza del 23 ottobre 1978 del tribunale di Avezzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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