Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1980

Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1980
Data di deposito
22 dicembre 1980
Data di decisione
16 dicembre 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, legge n. 405 del 3 agosto 1978
  • art. 24, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
  • art. 12, comma 3, legge n. 405 del 3 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 11595

L'art. 12, primo comma, della legge 3 agosto 1978 n. 405 prescrivente che, quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice di appello e la Cassazione che dichiarino il reato estinto per amnistia devono egualmente decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ha la duplice finalita` di impedire che il provvedimento di clemenza ridondi in pregiudizio del danneggiato dal reato e di soddisfare esigenze di economia processuale, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo in altra sede. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - cfr. S.nn. 1/70, 110/63, 41/65, 54/68, 22/73, 117/73, 274/74 e 25/76.

Massima n. 11596

La norma che attribuisce al pretore, al giudice istruttore o al tribunale nel corso del giudizio di primo grado di assegnare una provvisionale prima di procedere alla dichiarazione di estinzione del reato per amnistia non viola il diritto di difesa perche` non esclude il potere del giudice civile di riesaminare e di revocare l'ordinanza che ha assegnato la provvisionale, ferma restando la possibilita` degli ordinari mezzi di impugnazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 12, terzo comma, della legge 3 agosto 1978 n. 405, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e d'indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze del 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e 25 gennaio 1979 del tribunale di Avezzano;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 12 della citata legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con altra ordinanza del 23 ottobre 1978 del tribunale di Avezzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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