Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1980

Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
184/1980
Data di deposito
22 dicembre 1980
Data di decisione
16 dicembre 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:184

Norme oggetto del giudizio

  • art. 177-bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12132

Il sistema previsto dell'art.177-bis (come risultante a seguito delle pronunce della Corte n.31 del 1965, n.70 del 1967, n.177 del 1974 e n.178 del 1980), che consente all'imputato residente all'estero con domicilio noto di eleggere domicilio in qualsiasi localita' del territorio nazionale, e che subordina l'emissione del decreto di irreperibilita' al decorso di un congruo termine senza che l'imputato abbia provveduto alla elezione di domicilio, assicura in modo adeguato l'esercizio del diritto di difesa, poiche' l'imputato, mediante l'elezione o dichiarazione di domicilio nel territorio nazionale, e' posto in grado di venire a conoscenza degli ulteriori atti del procedimento; ne' si riflette sulla legittimita' della norma la sua applicazione nel senso di non rendere facilmente intellegibile, attraverso la lettura dell'avviso, l'indicazione dei fatti addebitati e l'oggetto degli articoli di legge (sostanziale e processuale) menzionati nell'avviso stesso. (Non fondatezza della questione di legittimita', in riferimento agli artt.3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art.177-bis c.p.p., nella parte in cui prescrive che, nei confronti dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, al quale sia stata inviata e risulti recapitata la lettera raccomandata contenente l'avviso del procedimento pendente a suo carico con l'invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale e che non abbia provveduto in proposito, decorso un congruo termine, sia emesso il decreto previsto dall'art.170 dello stesso codice, per effetto del quale le ulteriori notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede). - S.31/1965, 79/1967, 177/1974, 178/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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