Corte costituzionale
Sentenza n. 184/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 177-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12132
Il sistema previsto dell'art.177-bis (come risultante a seguito delle pronunce della Corte n.31 del 1965, n.70 del 1967, n.177 del 1974 e n.178 del 1980), che consente all'imputato residente all'estero con domicilio noto di eleggere domicilio in qualsiasi localita' del territorio nazionale, e che subordina l'emissione del decreto di irreperibilita' al decorso di un congruo termine senza che l'imputato abbia provveduto alla elezione di domicilio, assicura in modo adeguato l'esercizio del diritto di difesa, poiche' l'imputato, mediante l'elezione o dichiarazione di domicilio nel territorio nazionale, e' posto in grado di venire a conoscenza degli ulteriori atti del procedimento; ne' si riflette sulla legittimita' della norma la sua applicazione nel senso di non rendere facilmente intellegibile, attraverso la lettura dell'avviso, l'indicazione dei fatti addebitati e l'oggetto degli articoli di legge (sostanziale e processuale) menzionati nell'avviso stesso. (Non fondatezza della questione di legittimita', in riferimento agli artt.3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art.177-bis c.p.p., nella parte in cui prescrive che, nei confronti dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, al quale sia stata inviata e risulti recapitata la lettera raccomandata contenente l'avviso del procedimento pendente a suo carico con l'invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale e che non abbia provveduto in proposito, decorso un congruo termine, sia emesso il decreto previsto dall'art.170 dello stesso codice, per effetto del quale le ulteriori notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede). - S.31/1965, 79/1967, 177/1974, 178/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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