Corte costituzionale
Sentenza n. 177/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, n. 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 18, n. 1, legge n. 152 del 22 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11593
La descrizione legislativa degli indici di pericolosita` sociale - in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale - deve essere sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati. (E' percio' illegittimo costituzionalmente l'art. 1, n. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere". - cfr. S.nn. 11/56, 27/59 e 23/64.
Massima n. 11594
L'atto preparatorio del reato e` la manifestazione esterna del proposito delittuoso che abbia carattere strumentale rispetto alla realizzazione non ancora iniziata di una figura di reato. Ne consegue che la fattispecie di pericolosita` sociale riferita agli atti preparatori e` sufficientemente determinata, collegandosi ad una pluralita` di figure criminose tassativamente individuate dall'ordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975 n. 152, in riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere ";
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sollevata con riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost. dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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