Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1980

Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/1980
Data di deposito
22 dicembre 1980
Data di decisione
16 dicembre 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, n. 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 18, n. 1, legge n. 152 del 22 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11593

La descrizione legislativa degli indici di pericolosita` sociale - in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale - deve essere sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati. (E' percio' illegittimo costituzionalmente l'art. 1, n. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere". - cfr. S.nn. 11/56, 27/59 e 23/64.

Massima n. 11594

L'atto preparatorio del reato e` la manifestazione esterna del proposito delittuoso che abbia carattere strumentale rispetto alla realizzazione non ancora iniziata di una figura di reato. Ne consegue che la fattispecie di pericolosita` sociale riferita agli atti preparatori e` sufficientemente determinata, collegandosi ad una pluralita` di figure criminose tassativamente individuate dall'ordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975 n. 152, in riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere ";

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sollevata con riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost. dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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