Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1980
Corte cost., sent. 15 dicembre 1980, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1980
- Data di deposito
- 15 dicembre 1980
- Data di decisione
- 27 novembre 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:157
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 114 del 16 aprile 1974
- art. 26, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- legge n. 160 del 3 giugno 1975
- art. 3, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9968
La pensione sociale ha natura assistenziale e mira a soccorrere i cittadini anziani sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Rileva, al riguardo, la mancanza di altri redditi di importo complessivo superiore a quello della pensione, qualunque ne sia la fonte; ed anche la pensione di guerra, pur nella sua modesta entita`, non cessa di costituire un elemento di quel reddito complessivo minimo che costituisce la soglia per il sorgere e la commisurazione del diritto alla pensione. Non e` percio` irragionevole che il legislatore non abbia escluso la rilevanza della pensione di guerra ai fini del conseguimento della pensione sociale, e resta conseguentemente escluso il contrasto con l'art. 38 Cost., senza che possa farsi questione dell'adeguatezza di detti mezzi (rappresentati, appunto, dalla pensione di guerra), rientrando la determinazione del livello di bisogno assistibile nella discrezionalita` del legislatore. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26 della l. 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella l. 16 aprile 1974, n. 114 e modificato dall'art. 3 della l. 3 giugno 1975, n. 160) che condiziona la corresponsione della pensione sociale al mancato godimento di una pensione di guerra, ovvero riduce l'importo della pensione stessa spettante nella differenza fra i due trattamenti pensionistici fino al raggiungimento complessivo dell'ammontare della pensione sociale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito in legge con la legge 16 aprile 1974, n. 114 e come modificato dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160) come in epigrafe sollevata dai pretori di Ferrara, Modena, Genova e Bologna in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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