Corte costituzionale
Sentenza n. 151/1980
Corte cost., sent. 27 novembre 1980, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/1980
- Data di deposito
- 27 novembre 1980
- Data di decisione
- 20 novembre 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 18, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11429
Non ricorrono, rispetto al debitore fallito, quelle esigenze di difficolta' di individuazione ne' di celerita' della procedura fallimentare che giustificano, per gli altri soggetti interessati, la decorrenza del termine di opposizione alla sentenza di fallimento dall'affissione di quest'ultima: atteso che gli effetti del fallimento si producono dal deposito della sentenza in cancelleria, a prescindere dall'affissione di essa. E' percio' illegittimo costituzionalmente l'art. 18, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 217 - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento. - V. sent. nn. 93/1962, 141/1970.
Massima n. 11430
La Corte e` incompetente a sostituire il criterio della decorrenza del termine per l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento dalla data della affissione della sentenza stessa con quello della ricezione da parte del fallito del biglietto di comunicazione dell'estratto della sentenza in questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i quattro procedimenti, iscritti ai nn. 323, 484, 508/1977 e 847/1979, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze