Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1980

Corte cost., sent. 27 novembre 1980, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/1980
Data di deposito
27 novembre 1980
Data di decisione
20 novembre 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 18, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 11429

Non ricorrono, rispetto al debitore fallito, quelle esigenze di difficolta' di individuazione ne' di celerita' della procedura fallimentare che giustificano, per gli altri soggetti interessati, la decorrenza del termine di opposizione alla sentenza di fallimento dall'affissione di quest'ultima: atteso che gli effetti del fallimento si producono dal deposito della sentenza in cancelleria, a prescindere dall'affissione di essa. E' percio' illegittimo costituzionalmente l'art. 18, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 217 - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento. - V. sent. nn. 93/1962, 141/1970.

Massima n. 11430

La Corte e` incompetente a sostituire il criterio della decorrenza del termine per l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento dalla data della affissione della sentenza stessa con quello della ricezione da parte del fallito del biglietto di comunicazione dell'estratto della sentenza in questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i quattro procedimenti, iscritti ai nn. 323, 484, 508/1977 e 847/1979, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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