Corte costituzionale
Sentenza n. 140/1980
Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/1980
- Data di deposito
- 30 luglio 1980
- Data di decisione
- 18 luglio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 482 del 2 aprile 1968
- art. 55, regio decreto n. 281 del 11 marzo 1935
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 9385
La giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione di diritti soggettivi, oltreche' di interessi legittimi, in tema di rapporti di pubblico impiego non e' lesiva del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio per la tutela delle situazioni soggettive. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della L. 2 aprile 1968 n. 482, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento, a cagione della diversa tutela giurisdizionale accordata, dell'invalido civile avviato all'impiego pubblico rispetto a quello avviato all'impiego privato). - cfr. S. nn. 47/1976 e 43/1977.
Massima n. 9386
Quando la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimita` costituzionale di una norma che neghi la giurisdizione del giudice ordinario in una determinata materia, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di legittimazione del giudice a quo, la questione relativa alla normativa di merito applicabile ove avesse avuto giurisdizione. (Questione di legittimita` costituzionale dell'art. 55 del R.D. 11 marzo 1935 n. 281, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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