Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1980

Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/1980
Data di deposito
30 luglio 1980
Data di decisione
18 luglio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:140

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art. 55, regio decreto n. 281 del 11 marzo 1935

Parametri

Massime

Massima n. 9385

La giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione di diritti soggettivi, oltreche' di interessi legittimi, in tema di rapporti di pubblico impiego non e' lesiva del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio per la tutela delle situazioni soggettive. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della L. 2 aprile 1968 n. 482, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento, a cagione della diversa tutela giurisdizionale accordata, dell'invalido civile avviato all'impiego pubblico rispetto a quello avviato all'impiego privato). - cfr. S. nn. 47/1976 e 43/1977.

Massima n. 9386

Quando la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimita` costituzionale di una norma che neghi la giurisdizione del giudice ordinario in una determinata materia, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di legittimazione del giudice a quo, la questione relativa alla normativa di merito applicabile ove avesse avuto giurisdizione. (Questione di legittimita` costituzionale dell'art. 55 del R.D. 11 marzo 1935 n. 281, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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