Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1980

Corte cost., sent. 15 febbraio 1980, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1980
Data di deposito
15 febbraio 1980
Data di decisione
12 febbraio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 10066

La pensione di riversibilita' ha carattere e contenuto diversi dai mezzi assistenziali e previdenziali previsti nell'art. 38 Cost. con riguardo vuoi ad ogni cittadino inabile al lavoro e indigente, vuoi al lavoratore in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, mentre la tutela del nucleo familiare resta affidata alla legge ordinaria. L'esclusione del coniuge separato per sua colpa dal diritto alla pensione di riversibilita' si spiega nel sistema della legge, poiche' il legislatore ha giudicato che vi sia, in questa ipotesi, un piu' pronunciato allentamento del vincolo matrimoniale, con disaffezione ed estraneita' alla vita e all'attivita' lavorativa del coniuge deceduto. Ne' e' esatto, come sostiene il giudice a quo, che, a differenza del coniuge separato per colpa, quello cui la separazione viene addebitata ai sensi del nuovo testo dell'art. 151 cod. civ., abbia diritto alla pensione di riversibilita'. La declaratoria del giudice di addebitabilita' della separazione ad uno dei coniugi priva, tra l'altro, costui del diritto al mantenimento, come accadeva per il coniuge colpevole nella disciplina previgente. Permane, pertanto, una razionale giustificazione per differenziare il trattamento del coniuge superstite, secondo che nei suoi confronti sia intervenuta, o no, la dichiarazione di addebitabilita'. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 24, L. 30 aprile 1969 n. 153). - S. n. 6/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 38, commi primo e secondo, e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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