Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1980
Corte cost., sent. 15 febbraio 1980, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1980
- Data di deposito
- 15 febbraio 1980
- Data di decisione
- 12 febbraio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 10066
La pensione di riversibilita' ha carattere e contenuto diversi dai mezzi assistenziali e previdenziali previsti nell'art. 38 Cost. con riguardo vuoi ad ogni cittadino inabile al lavoro e indigente, vuoi al lavoratore in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, mentre la tutela del nucleo familiare resta affidata alla legge ordinaria. L'esclusione del coniuge separato per sua colpa dal diritto alla pensione di riversibilita' si spiega nel sistema della legge, poiche' il legislatore ha giudicato che vi sia, in questa ipotesi, un piu' pronunciato allentamento del vincolo matrimoniale, con disaffezione ed estraneita' alla vita e all'attivita' lavorativa del coniuge deceduto. Ne' e' esatto, come sostiene il giudice a quo, che, a differenza del coniuge separato per colpa, quello cui la separazione viene addebitata ai sensi del nuovo testo dell'art. 151 cod. civ., abbia diritto alla pensione di riversibilita'. La declaratoria del giudice di addebitabilita' della separazione ad uno dei coniugi priva, tra l'altro, costui del diritto al mantenimento, come accadeva per il coniuge colpevole nella disciplina previgente. Permane, pertanto, una razionale giustificazione per differenziare il trattamento del coniuge superstite, secondo che nei suoi confronti sia intervenuta, o no, la dichiarazione di addebitabilita'. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 24, L. 30 aprile 1969 n. 153). - S. n. 6/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 38, commi primo e secondo, e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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