Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1980

Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1980
Data di deposito
30 luglio 1980
Data di decisione
18 luglio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:135

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10017

La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo. - cfr. S.n. 274/1974.

Massima n. 10018

L'attribuzione al tribunale ordinario anziche' a quello per i minorenni (secondo l'interpretazione del giudice a quo, peraltro non pacifica e anzi contrastante con recenti pronunce della Corte di cassazione) della competenza a decidere le questioni di maggior interesse per i figli (in regime di separazione dei coniugi e in caso di disaccordo fra essi), non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto le funzioni eventualmente riservate dalla norma impugnata al tribunale ordinario non sono di natura eccezionale, ma fanno parte di una competenza generale prevista nell'ambito della stessa giurisdizione alla quale appartengono i tribunali per i minorenni e il riparto di competenza tra detti tribunali non puo` non ricadere, anche riguardo agli interessi da tutelare, nell'ambito della discrezionalita' legislativa; ne' vi e' arbitraria disparita' di trattamento tra coniugi separati e non separati, stante la peculiarita' del regime di separazione coniugale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, terzo comma, cod. civ.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155 terzo comma del codice civile, sollevata dal tribunale per i minorenni di Ancona, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 25 primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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