Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1980
Corte cost., sent. 15 febbraio 1980, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1980
- Data di deposito
- 15 febbraio 1980
- Data di decisione
- 12 febbraio 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 15 dicembre 1978
- art. 4, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 15 dicembre 1978
- art. 11, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 15 dicembre 1978
- art. 11, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 15 dicembre 1978
- art. 56, delibera legislativa Regione Siciliana del 15 dicembre 1978
- delibera legislativa Regione Siciliana del 17 maggio 1979
- titolo VII, delibera legislativa Regione Siciliana del 15 dicembre 1978
Parametri
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 5, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 14, lett.s, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.f, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 11376
Il conferimento all'Assessore regionale per il territorio, nella Regione Sicilia, del potere di apportare, per la salvaguardia del pubblico interesse, modifiche ai piani regolatori adottati dai Comuni, contrasta con l'autonomia comunale, tutelata dagli artt. 5 e 128 Cost. e dall'art. 15 dello Statuto speciale siciliano, in quanto una regola di giudizio qual e` la salvaguardia del pubblico interesse, per la sua indeterminatezza, conferisce all'Assessore il potere di apportare modifiche essenziali ai piani, tali da mutarne le caratteristiche ed i criteri di impostazione, non sufficientemente sindacabile, in sede giurisdizionale, sotto il profilo dell'eccesso di potere. E' pertanto illegittimo l'art. 4, commi secondo e terzo, della l. approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 dicembre 1978, nella parte in cui consente all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di apportare, per la salvaguardia del pubblico interesse, ai piani regolatori generali adottati dai Comuni, modifiche essenziali, che non trovano giustificazione nell'adeguamento a leggi statali o regionali o nel concorso di alcuna delle condizioni sub a), b), c) e d) dell'art. 3 della l. 6 agosto 1967, n. 765.
Massima n. 11377
La legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978, nel prevedere che, nella formazione di comparti edificatori, l'indennita` di espropriazione di aree da ricomprendere negli stessi sia determinata, in alcune ipotesi, alla stregua del valore venale degli immobili, si discosta dal criterio del valore medio agricolo accolto dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 16, come modificato dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10, all'art. 14. Poiche` tali leggi sono da considerarsi apportatrici di riforme industriali e agrarie, la disciplina della misura dell'indennita` in esse prevista rappresenta un limite, al rispetto del quale la Regione e` tenuta in base all'art. 14 dello Statuto siciliano. Ma detto limite non e` operante nella specie, in quanto le norme statali suindicate sono state dichiarate illegittime dalla Corte. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, comma terzo, della legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978 - limitatamente alle parole "corrispondendo ad essi un'indennita` pari al valore venale dell'immobile da acquistare" - promossa dallo Stato, in riferimento all'art. 14, lett. f) ed s) dello Statuto). - Cfr. sent. n. 5/1980.
Massima n. 11378
La determinazione della misura dell'indennita` di espropriazione, ai fini della formazione dei comparti edificatori di cui all'art. 11 della legge della Regione Sicilia 15 dicembre 1978, in base al valore venale dell'immobile ovvero in base al valore agricolo medio, a seconda della adesione o meno dei proprietari al consorzio di comparto, e, tra i proprietari non aderenti, a seconda dell'entita` del reddito, e` espressione di una diversita` di trattamento nell'ambito della misura dell'indennita` di espropriazione. E' pertanto illegittimo l'art. 11, comma quinto, della legge della Regione Sicilia 15 dicembre 1978. - Cfr. S.n. 5/1980.
Massima n. 11379
L'art. 56 della legge della Regione Sicilia 15 dicembre 1978 - prevedendo l'espropriazione, a favore dei Comuni, degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale che versino in stato di degrado e ricadano nelle zone del centro storico, senza previa diffida ai proprietari a provvedere al restauro - non contrasta con l'art. 42, comma terzo, Cost., in quanto la condizione di degrado induce a ravvisare nella espropriazione l'unico mezzo idoneo alla realizzazione del pubblico interesse. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56 della legge della Regione Sicilia 15 dicembre 1978, promossa dallo Stato, in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost., nella parte in cui reca la suindicata disciplina).
Massima n. 11380
Il titolo VII della legge della Regione Sicilia 15 dicembre 1978, e la legge della stessa Regione approvata il 16-17 maggio 1979, riproduttiva del suindicato complesso normativo, concernenti la sanatoria degli abusi edilizi, non infrangono il divieto fatto alle Regioni di legiferare in materia penale, in quanto la sanatoria non opera quale esimente delle sanzioni penali. Ne` risulta violato il princi`pio della irretroattivita` della legge regionale, pur in materia extrapenale, sostanziantesi nel divieto per la legge regionale, in materia gia` regolata da leggi statali, di paralizzare o alterare gli effetti gia` prodotti dalle leggi statali annullando o togliendo efficacia ad atti compiuti nell'ambito del territorio regionale in base alla legge statale, poiche`, pur essendo ravvisabile interferenza cronologica tra le leggi regionali in esame e la legge statale n. 10 del 1977, il conflitto tra i due corpi di norme va risolto a favore del legislatore regionale, avendo la legge statale assunto a fattispecie i provvedimenti (permissivi e) sanzionatori, se ed in quanto adottati dalle competenti autorita`, non gia` le infrazioni perpetrate, sanzionate oppure no. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 14, lett. f) dello Statuto della Regione siciliana, delle norme del titolo VII della legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978 e della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16-17 maggio 1979). - Cfr. SS.nn. 44/57, 23/78, 47/79.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i due ricorsi,
1) dichiara l'illegittimità del secondo e del terzo comma dell'art. 4 della legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 dicembre 1978, recante "norme integrative e modificative della legislazione siciliana in materia urbanistica", nella parte in cui consentono all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di apportare, per la salvaguardia del pubblico interesse, ai piani regolatori generali adottati dai Comuni modifiche essenziali, che non trovano giustificazione nell'adeguamento a leggi statali e regionali o nel concorso di alcuna delle condizioni sub a), b), c) e d) dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
2) dichiara l'illegittimità del quinto comma dell'art. 11 della stessa legge;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità del terzo comma - limitatamente alle parole "corrispondendo ad essi un'indennità pari al valore venale dell'immobile da acquisire" - dell'art. 42 (Recte: 11) della stessa legge in riferimento all'art. 14 lett. f) e s) dello Statuto della Regione siciliana;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 56 della stessa legge, in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui consente l'espropriazione degli edifici del centro storico di interesse artistico e monumentale in stato di degrado senza la previa diffida ai proprietari a provvedere alle opere di restauro;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità, in riferimento all'art. 14 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana, delle norme del titolo VII della stessa legge, concernenti il "riordino urbanistico edilizio", e della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16 - 17 maggio 1979, recante "norme sul riordino urbanistico edilizio".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze