Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1980
Corte cost., sent. 7 luglio 1980, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1980
- Data di deposito
- 7 luglio 1980
- Data di decisione
- 2 luglio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, ultimo co., legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 47, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11589
L'esclusione dell'applicazione delle misure alternative della semiliberta` e dell'affidamento in prova al servizio sociale ai condannati per determinati delitti non contrasta con il principio di eguaglianza, rappresentando una scelta del legislatore, non censurabile dalla Corte nei termini in cui e` proposta la questione, dettata dall'esigenza di fronteggiare piu` efficacemente condotte criminose di particolare pericolosita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, secondo comma e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Massima n. 11590
L'esclusione dell'applicazione delle misure alternative della semiliberta` e dell'affidamento in prova al servizio sociale ai condannati per determinati delitti non contrasta con il principio della finalita` rieducativa della pena, poiche` la pena persegue anche la tutela del cittadino e dell'ordine giuridico contro la delinquenza sicche` accanto all'emenda del reo si collocano irrinunciabili esigenze di dissuasione, prevenzione e difesa sociale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte concernente i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, sollevata dalla sezione di sorveglianza di Bologna - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) ordina la restituzione degli atti alla sezione di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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