Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1980

Corte cost., sent. 7 luglio 1980, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1980
Data di deposito
7 luglio 1980
Data di decisione
2 luglio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, ultimo co., legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 47, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11589

L'esclusione dell'applicazione delle misure alternative della semiliberta` e dell'affidamento in prova al servizio sociale ai condannati per determinati delitti non contrasta con il principio di eguaglianza, rappresentando una scelta del legislatore, non censurabile dalla Corte nei termini in cui e` proposta la questione, dettata dall'esigenza di fronteggiare piu` efficacemente condotte criminose di particolare pericolosita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, secondo comma e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Massima n. 11590

L'esclusione dell'applicazione delle misure alternative della semiliberta` e dell'affidamento in prova al servizio sociale ai condannati per determinati delitti non contrasta con il principio della finalita` rieducativa della pena, poiche` la pena persegue anche la tutela del cittadino e dell'ordine giuridico contro la delinquenza sicche` accanto all'emenda del reo si collocano irrinunciabili esigenze di dissuasione, prevenzione e difesa sociale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte concernente i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, sollevata dalla sezione di sorveglianza di Bologna - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) ordina la restituzione degli atti alla sezione di sorveglianza di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze