Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1980
Corte cost., sent. 7 luglio 1980, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1980
- Data di deposito
- 7 luglio 1980
- Data di decisione
- 2 luglio 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
- art. 2, legge n. 329 del 26 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 10075
La necessita', ritenuta dal legislatore, di un fatto limitativo della capacita' di lavoro del marito (quale l'invalidita') per superare la presunzione di estraneita' della donna al mantenimento della famiglia e, quindi, del coniuge, si ricollega ad una concezione della organizzazione domestica in contrasto con il principio di parita' dei coniugi, direttamente enucleabile dagli artt. 3 e 29 Cost.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore. - V. S. n. 6/1980.
Massima n. 10076
E' in contrasto con il principio di parita' dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 della Carta costituzionale la presupposta priorita' della posizione del padre in considerazione della quale il legislatore ha differenziato la posizione della donna coniugata lavoratrice rispetto all'uomo, stabilendo che ai fini del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli minori a carico e' considerato capo famiglia il marito lavoratore in ogni caso e la moglie lavoratrice solo quando il primo sia permanentemente invalido al lavoro. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 3, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari per i figli a carico possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. - V. S. n. 6/1980.
Massima n. 10077
La denuncia del giudice a quo investe la norma in questione non per un vizio autonomo, ma unicamente quale disposizione di rinvio formale e, non recettizio, alla disciplina dell'art. 3 del D.P.R. n. 797 del 1955 (in tema di individuazione della qualita' di capofamiglia al fine dell'attribuzione del diritto alle prestazioni previdenziali per i figli a carico). Pertanto, una volta ricondotta a legittimita' la predetta norma, a seguito di contestuale pronuncia di parziale incostituzionalita', la relativa questione risulta conseguentemente non fondata. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 26 febbraio 1963, n. 329). - V. S. n. 6/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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