Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1980
Corte cost., sent. 23 gennaio 1980, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1980
- Data di deposito
- 23 gennaio 1980
- Data di decisione
- 17 gennaio 1980
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 152 del 22 maggio 1975
- legge n. 152 del 22 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12145
L'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, che impone al giudice, nel concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' consentita, di valutare che non sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita', presuppone, con la locuzione "nuovamente", la gia' accertata commissione, da parte dell'imputato, di altri precedenti reati da identificarsi in quello o in quelli per cui si procede, non essendovi alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari dell'imputato stesso. Sotto tale profilo, la norma in parola viola il principio di presunzione di non colpevolezza, il quale impedisce - fino alla sentenza definitiva - di considerare l'imputato come sicuramente responsabile dei reati a lui attribuiti. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, limitatamente all'avverbio "nuovamente").
Massima n. 12146
La tutela della collettivita' dal pericolo di commissione di certi reati puo' essere ritenuta idonea alla finalita' della custodia preventiva, stante l'indubbio rilievo costituzionale di tale tutela, purche' sia accertato il collegamento con la condotta e la persona dell'imputato della cui liberta' si faccia questione. Non contrasta, percio', con gli artt. 27, comma secondo, e 13, comma secondo, della Costituzione, l'art. 1, comma terzo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui impone al giudice, nel concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' consentita, di valutare che non sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettivita' (eliminato con contestuale pronuncia di illegittimita', l'avverbio "nuovamente", perche' contrastante con la presunzione di non colpevolezza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 limitatamente all'avverbio "nuovamente";
dichiara per il resto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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