Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1980

Corte cost., sent. 23 gennaio 1980, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1980
Data di deposito
23 gennaio 1980
Data di decisione
17 gennaio 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • legge n. 152 del 22 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 12145

L'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, che impone al giudice, nel concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' consentita, di valutare che non sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita', presuppone, con la locuzione "nuovamente", la gia' accertata commissione, da parte dell'imputato, di altri precedenti reati da identificarsi in quello o in quelli per cui si procede, non essendovi alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari dell'imputato stesso. Sotto tale profilo, la norma in parola viola il principio di presunzione di non colpevolezza, il quale impedisce - fino alla sentenza definitiva - di considerare l'imputato come sicuramente responsabile dei reati a lui attribuiti. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, limitatamente all'avverbio "nuovamente").

Massima n. 12146

La tutela della collettivita' dal pericolo di commissione di certi reati puo' essere ritenuta idonea alla finalita' della custodia preventiva, stante l'indubbio rilievo costituzionale di tale tutela, purche' sia accertato il collegamento con la condotta e la persona dell'imputato della cui liberta' si faccia questione. Non contrasta, percio', con gli artt. 27, comma secondo, e 13, comma secondo, della Costituzione, l'art. 1, comma terzo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui impone al giudice, nel concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' consentita, di valutare che non sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettivita' (eliminato con contestuale pronuncia di illegittimita', l'avverbio "nuovamente", perche' contrastante con la presunzione di non colpevolezza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 limitatamente all'avverbio "nuovamente";

dichiara per il resto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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