Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/1980
Corte cost., ord. 12 novembre 1980, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/1980
- Data di deposito
- 12 novembre 1980
- Data di decisione
- 30 ottobre 1980
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14493
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, postoche': la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 14 d.P.R. 643/72 e 8 legge 904/77, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/72, sollevate con riguardo agli artt.3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto- legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino se, ed in qual misura, le questioni proposte siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 39, 86 e 104/1980; 60, 85 e 86/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Enna ed alla Commissione tributaria di secondo grado di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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