Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1980

Corte cost., ord. 25 giugno 1980, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/1980
Data di deposito
25 giugno 1980
Data di decisione
19 giugno 1980
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:104

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 23 dicembre 1974
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • legge n. 694 del 22 dicembre 1975
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14490

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 2 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui non consentono che dall'incremento di valore soggetto all'INVIM venga detratta la componente dovuta alla svalutazione monetaria", postoche': la Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 14 d.P.R. 643/72 e 8 legge 904/77, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/72, proposte con riguardo agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto- legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16 statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che la Commissione tributaria di provenienza accerti se, ed in qual misura, la questione prospettata sia tuttora rilevante. - S. n. 126/1979. O. nn. 39, 86 e 148/1980, 60, 85 e 86/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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