Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1979
Corte cost., sent. 1° agosto 1979, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1979
- Data di deposito
- 1° agosto 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 284, codice civile
- art. 125, legge n. 151 del 19 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 10013
Fra i diritti dei membri della famiglia legittima - con i quali deve essere compatibile, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, Cost., la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - non e` compreso quello dei figli legittimi di impedire che altri possa assumere il medesimo stato, con i diritti e i doveri a questo stato inerenti.
Massima n. 10014
Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha assolto con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la compatibilita` della duplice esigenza di assicurare ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e di non menomare la posizione giuridica dei membri della famiglia legittima, affidando, in particolare, alla cauta discrezionalita` del giudice (solo nel caso in cui vi sia per il genitore l'impossibilita` o un gravissimo ostacolo ad operare la legittimazione del figlio naturale per susseguente matrimonio) la valutazione obiettiva della compatibilita`, di fronte a situazioni volta a volta mutevoli e che nella realta` possono essere profondamente differenziate fra loro; ne` risultano irrazionali la richiesta dell'assenso del coniuge solo quando questo non sia separato e la previsione dell'audizione dei soli figli di eta` superiore ai sedici anni, in quanto, da un lato, con la separazione viene meno l'interesse ad evitare la concessione della legittimazione e, dall'altro, i figli maggiori dei sedici anni sono in grado di fornire il quadro della situazione familiare di scienza propria e senza sensibile pericolo di condizionamenti o pressioni da parte di altri interessati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 284 cod. civ., come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice civile come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sollevate dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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