Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1979

Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1979
Data di deposito
26 luglio 1979
Data di decisione
12 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 2, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • legge n. 835 del 27 maggio 1935
  • regio decreto legge n. 1802 del 15 novembre 1938
  • art. 24, comma 4, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • art. 24, comma 5, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • legge n. 835 del 12 maggio 1935

Parametri

Massime

Massima n. 11396

In materia di riabilitazione speciale per i minorenni, l'indicazione, contenuta nell'art. 24, secondo comma del r.d.l. n. 1404 del 1934, della competenza funzionale inderogabile del tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale del minore senza alcuna specificazione per il giovane che si sia trasferito all'estero, comportando l'impossibilita`, per quest'ultimo, di promuovere la procedura di riabilitazione speciale o di vedere iniziare questa procedura d'ufficio, determina una ingiustificata disparita` di trattamento tra giovani residenti all'estero e giovani residenti in Italia. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 24, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835 e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938 n. 1802 nella parte in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero.

Massima n. 11397

In materia di riabilitazione speciale per i minorenni, la previsione del limite del venticinquesimo anno di eta`, per le relative indagini e pronunzie, appare del tutto ragionevole e rispondente alla natura e alle finalita` dell'istituto. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. n. 1404 del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per il dubbio che la norma impugnata, nella parte in cui limita al venticinquesimo anno di eta` l'indagine e la pronuncia sulla riabilitazione speciale, contenga un'ingiustificata disparita` di trattamento rispetto agli interessati, i quali pur trovandosi nella situazione prevista per ottenere il beneficio, abbiano superato il limite).

Massima n. 11398

Non contrasta con il principio di uguaglianza la norma che collega alla mancata richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni o alla mancata iniziativa del Tribunale stesso entro il limite del venticinquesimo anno di eta` dell'interessato l'impossibilita` di procedere a riabilitazione speciale per fatti commessi durante la minore eta` nei confronti di giovani che abbiano compiuto il venticinquesimo anno. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. n. 1404 del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui, la norma impugnata fa discendere l'impossibilita` di procedere a riabilitazione speciale, per fatti commessi durante la minore eta`, nei confronti di giovani, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno, dal mancato promovimento della relativa azione con richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio da parte dello stesso Tribunale).

Massima n. 11399

Il tribunale per i minorenni non puo` compiere l'indagine ed emettere la pronuncia in materia di riabilitazione speciale nei confronti di persone che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta`; pertanto il Tribunale medesimo, dovendo definire il relativo procedimento con sentenza di inammissibilita`, non puo` sollevare questioni di legittimita` costituzionale attinenti il procedimento stesso. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, comma quinto r.d.l. n. 1404 del 1934 convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938 sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui esclude l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, stesso r.d.1 n. 1404 del 1934, convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802 del 1938, proposte dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con ordinanza 10 febbraio 1975, dal tribunale per i minorenni di Perugia con ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio 1978, dal tribunale per i minorenni di Ancona con ordinanza 3 maggio 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma quinto, medesimo r.d.l. n. 1404 del 1934, proposta dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 10 febbraio 1975, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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