Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1979
Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1979
- Data di deposito
- 26 luglio 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 28, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 9730
L'art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, il quale, nello stabilire la tariffa per la pubblicita` effettuata con veicoli in genere, assoggetta all'imposta comunale sulle pubblicita` anche le forme di propaganda ideologica effettuata con veicoli a cura diretta degli interessati e senza fini di lucro, e` in contrasto con l'art. 53 Cost. in quanto la detta forma di pubblicita` non manifesta alcun reddito o spesa che giustifichi il tributo. - cfr. S.n. 12/1972.
Massima n. 9731
La disciplina delle modalita` di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, intesa al contemperamento tra gli interessi perseguiti dal titolare e gli interessi estranei, non e` da considerare di per se` come lesione del diritto stesso. Pertanto gli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, nella parte in cui sottopongono alla disciplina tributaria prevista per la pubblicita` commerciale anche le forme di propaganda ideologica effettuata a cura diretta degli interessati e senza fini di lucro mediante affissione di manifesti, sottopongono il potere discrezionale pubblico di autorizzazione e di imposizione al sindacato del giudice competente e percio` non ledono il diritto di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 cost. - cfr. S.n. 1/1956; S.n. 48/1964.
Massima n. 9732
Gli artt. 11 e 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 i quali, nello stabilire le tariffe per la pubblicita` effettuata con veicoli pubblicitari e con apparecchi amplificatori da posti fissi, assoggettano all'imposta comunale sulle pubblicita` anche le forme di pubblicita` ideologica, non contrastano con l'art. 53 Cost. poiche` non escludono una manifestazione di reddito che consenta l'imposizione del tributo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata con veicoli, a cura diretta degli interessati, senza motivi di lucro;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51, stesso d.P.R. n. 639 del 1972, proposte dal pretore di Mestre con ordinanza 16 dicembre 1974, in riferimento agli artt. 21 e 53, comma primo, della Costituzione;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 28, commi primo e quarto, stesso d.P.R. n. 639 del 1972, proposte dal pretore di San Donà di Piave con ordinanza 31 marzo 1977, in riferimento agli articoli 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 16 stesso d.P.R. n. 639 del 1972, proposte dal pretore di Livorno, con ordinanza 4 ottobre 1976, in riferimento agli artt. 3, 21 e 53, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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