Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1979
Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1979
- Data di deposito
- 26 luglio 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:87
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9518
L'art. 2059 cod. civ. non presuppone il riconoscimento di un diritto incondizionato al risarcimento del danno non patrimoniale, ma attribuisce a tale danno rilevanza giuridica come fonte di obbligazione nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, sicche` la limitazione riguarda non l'esercizio ma l'oggetto del diritto, e cio` e` sufficiente ad escludere ogni contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost., non essendo quest'ultimo invocabile ove difetti la posizione sostanziale da far valere in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
Massima n. 9519
Attesa la sostanziale diversita`, per presupposti e gravita`, tra la situazione di chi subisca danno non patrimoniale a seguito di reato e quella in cui lo stesso pregiudizio derivi da illecito soltanto civile, rientra nella discrezionalita` del legislatore adottare un trattamento differenziato per le due situazioni, ove non vengano in considerazione posizioni soggettive costituzionalmente garantite. Ne` appare incongrua o priva di ragionevole fondamento la considerazione del carattere criminoso della condotta lesiva, anche al fine di rendere piu` intensa la sanzione civile estendendola al risarcimento del danno non patrimoniale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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