Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1979

Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/1979
Data di deposito
26 luglio 1979
Data di decisione
12 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 378, comma 3, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
  • allegato F, legge n. 2248 del 20 marzo 1965

Parametri

Massime

Massima n. 9927

L'obbligatorieta` dell'esercizio dell'azione penale sancita dall'art. 112 Cost. e` volta a garantire l'indipendenza nello svolgimento della propria funzione e ad assicurare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. La Costituzione non esclude che anche ad altri soggetti possa essere conferita la titolarita` dell'azione penale, ma vieta che al P.M. venga sottratta la titolarita` medesima in ordine a determinati reati (salvo che nelle ipotesi costituzionalmente previste). Sono cioe` contemplate solamente azioni penali sussidiarie o concorrenti rispetto a quella obbigatoriamente esercitanda dal P.M.. Percio` confliggono con l'art. 112 Cost. - e di riflesso con l'art. 3 Cost. - tutte le disposizioni normative che attribuiscono ad organi diversi dal P.M. la titolarita` esclusiva dell'azione penale.

Massima n. 9928

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. - l'art. 378 comma terzo della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.F (nel testo modificato dalla l. 19 novembre 1921 n. 1688) in base al quale il Prefetto (ed ora l'Ingegnere Capo del Genio Civile) promuove l'azione penale per le contravvenzioni previste dalla legge medesima, contro il trasgressore "allorche` lo giudichi necessario ed opportuno". (Nella sentenza, la Corte precisa che in sue precedenti decisioni - sentenza n. 154 del 1963 ed ordinanze n. 22 del 1964 e n. 11 del 1965 - la violazione dell'art. 112 Cost. era stata esclusa sulla base di una interpretazione adeguatrice intendendo la espressione "promuove l'azione penale" nel senso che l'autorita` amministrativa aveva facolta` di portare a conoscenza dell'autorita` giudiziaria fatti che riteneva penalmente rilevanti senza che cio` valesse a limitare o condizionare l'azione del pubblico ministero. La pronunzia di incostituzionalita` si e` resa necessaria in quanto i giudici a quibus hanno disatteso tale interpretazione, ritenendo che la disposizione attribuisca al Prefetto - ora Ingegnere Capo del Genio Civile - per determinati reati, la titolarita` esclusiva dell'azione penale, il cui esercizio e` rimesso alla di lui valutazione discrezionale). - cfr. S. n. 154/1983 e OO. nn. 22/1964, 11/1965

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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