Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1979
Corte cost., sent. 26 luglio 1979, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1979
- Data di deposito
- 26 luglio 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 184, comma 2, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 184, comma 3, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- legge n. 424 del 8 giugno 1966
Parametri
Massime
Massima n. 9926
L'art. 36 comma primo Cost., secondo la consolidata giurisprudenza della Corte cost., assicura una particolare protezione alla retribuzione dei lavoratori che si estende al trattamento di quiescenza spettante al termine del rapporto, che costituisce retribuzione differita in quanto conseguito attraverso la prestazione dell'attività lavorativa (che la Costituzione e la coscienza sociale considerano come valore primario della Repubblica democratica) e come frutto di questa. Tale garanzia va assicurata indipendentemente da condanne penali o provvedimenti disciplinari inflitti al pubblico dipendente. E' perciò costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 36 Cost., e restando con ciò assorbita la denunzia di violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 184, commi secondo e terzo del T.U. approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari - abrogato con l'art. 1 l. 8 giugno 1966, n. 424 - che prevedeva che durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale (esclusi gli arresti) per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti restavano soggetti alla ritenuta della metà o di un terzo se il condannato aveva moglie non separata, o figlie nubili, o maschi minorenni a suo carico. - cfr. SS. nn. 3/71966, 78/1967
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 184, commi secondo e terzo, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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