Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1979

Corte cost., sent. 16 luglio 1979, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1979
Data di deposito
16 luglio 1979
Data di decisione
11 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930
  • art. 512, n.2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12141

L'art. 513 n. 2 c.p.p., privando l'imputato di un mezzo generale di diritto di difesa, quale e' l'appello, nel caso in cui la sentenza di prosciolgimento del tribunale per estinzione del reato per prescrizione sia pronunciata a seguito di dibattimento, previa concessione di circostanze attenuanti - e cioe' presupponendo un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti in altri giudizi - viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione, a seguito della concessione di circostanze attenuanti. - S. nn. 70/1975, 74/1978.

Massima n. 12142

L'art. 512 n. 2 c.p.p., privando l'imputato di un mezzo generale di diritto di difesa, quale e' l'appello, nel caso in cui la sentenza di proscioglimento del pretore per estinzione del reato per prescrizione sia pronunciata a seguito di dibattimento, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato e concessione di circostanze attenuanti, e cioe' sul presupposto di un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti in altri giudizi, viola gli artt. 3 e 24 Cost. (Illegittimita' costituzionale conseguenziale alla dichiarazione di illegittimita' dell'art. 513 n. 2 c.p.p. - dichiarata con la stessa sentenza - nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione, a seguito della concessione di circostanze attenuanti). - S. nn. 70/1975, 74/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti;

b) dichiara, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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