Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1979
Corte cost., sent. 16 luglio 1979, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1979
- Data di deposito
- 16 luglio 1979
- Data di decisione
- 11 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930
- art. 512, n.2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12141
L'art. 513 n. 2 c.p.p., privando l'imputato di un mezzo generale di diritto di difesa, quale e' l'appello, nel caso in cui la sentenza di prosciolgimento del tribunale per estinzione del reato per prescrizione sia pronunciata a seguito di dibattimento, previa concessione di circostanze attenuanti - e cioe' presupponendo un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti in altri giudizi - viola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione, a seguito della concessione di circostanze attenuanti. - S. nn. 70/1975, 74/1978.
Massima n. 12142
L'art. 512 n. 2 c.p.p., privando l'imputato di un mezzo generale di diritto di difesa, quale e' l'appello, nel caso in cui la sentenza di proscioglimento del pretore per estinzione del reato per prescrizione sia pronunciata a seguito di dibattimento, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato e concessione di circostanze attenuanti, e cioe' sul presupposto di un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti in altri giudizi, viola gli artt. 3 e 24 Cost. (Illegittimita' costituzionale conseguenziale alla dichiarazione di illegittimita' dell'art. 513 n. 2 c.p.p. - dichiarata con la stessa sentenza - nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione, a seguito della concessione di circostanze attenuanti). - S. nn. 70/1975, 74/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti;
b) dichiara, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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