Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1979
Corte cost., sent. 4 luglio 1979, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1979
- Data di deposito
- 4 luglio 1979
- Data di decisione
- 15 giugno 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, regio decreto n. 928 del 13 maggio 1929
- art. 14, legge n. 455 del 12 aprile 1943
Parametri
Massime
Massima n. 14403
La garanzia posta dall'art. 38, secondo comma, Cost., ispirata ad un fondamentale principio di solidarieta' sociale, costituisce una direttiva di ordine generale, vincolante per il legislatore ordinario, cui e', peraltro, demandato il compito di attuarla.
Massima n. 14404
Lo Stato puo' scegliere i modi e le strutture organizzative piu' idonee allo scopo di dare attuazione all'art. 38, secondo comma, Cost., ed in particolare puo' legittimamente ricorrere ad un sistema di assicurazioni obbligatorie, che, pur informato a criteri pubblicistici di maggior tutela degli assicurati, presuppone l'attualita' del rapporto di lavoro in correlazione all'obbligo assicurativo, istituito per legge: con la conseguenza che esula da tale sistema la tutela di soggetti che abbiano cessato l'attivita' lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della legge. D'altra parte, il sistema delineato dall'art. 38 Cost. e' realizzato dal legislatore secondo un criterio di gradualita', ne` irragionevole, ne` incostituzionale, che anzi non urta con il principio secondo cui la tutela assicurativa non puo' prescindere da criteri che ne garantiscano la copertura finanziaria. Non contrasta, infine, col principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento differenziatore. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 R.D. 13 maggio 1929, n. 928, in relazione all'art. 14 legge 12 aprile 1943, n. 455, rettamente interpretati nel senso che non e' dovuto indennizzo per silicosi contratte in attivita' morbigene cessate in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato r.d. n. 928 del 1929). - cfr. SS. nn. 57/1973, 3/1975, 92/1975, 91/1976 e 138/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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