Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1979
Corte cost., sent. 4 luglio 1979, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1979
- Data di deposito
- 4 luglio 1979
- Data di decisione
- 15 giugno 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 152, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 9, legge n. 533 del 11 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9919
Non e` inammissibile la questione sollevata con ordinanza nella quale manchi un'esterna motivazione sulla rilevanza, se questa, oltre che affermata, risulti implicita nella motivazione adottata, corredata agli atti di causa.
Massima n. 9920
Col beneficio della non assoggettabilita`, in caso di soccombenza al pagamento delle spese del giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali il legislatore ha voluto porre tutti i lavoratori - prescindendo dalle loro condizioni economiche e in vista della rilevanza sociale della materia previdenziale ed assistenziale - al riparo dal rischio processuale, al fine di consentirgli di far valere, senza alcuna remora, le loro pretese non temerarie nei confronti degli Istituti di previdenza ed assistenza e di neutralizzare la loro notoria minore resistenza di fronte a tale rischio. Esso si differenzia percio` nettamente dal patrocinio dei non abbienti di cui all'art. 24, terzo comma, Cost.. La mancata ripetibilita` delle spese di lite, pur in caso di vittoria, non rappresenta, nei confronti dell'Istituto assicuratore, una remora alla difesa avverso pretese di prestazione del lavoratore che si ritengono infondate e, quindi, una violazione del diritto dell'Istituto medesimo alla tutela giurisdizionale: e cio`, data anche la particolare struttura di tali Istituti e dei loro servizi legali, talche` eventuali difficolta` di potenziamento di questi si risolverebbero in pregiudizi di mero fatto. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24, commi primo e terzo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel nuovo testo introdotto dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533). - cfr. S. n. 23/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel nuovo testo risultante dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533) sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Avezzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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