Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1979

Corte cost., sent. 4 luglio 1979, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1979
Data di deposito
4 luglio 1979
Data di decisione
15 giugno 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:60

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9919

Non e` inammissibile la questione sollevata con ordinanza nella quale manchi un'esterna motivazione sulla rilevanza, se questa, oltre che affermata, risulti implicita nella motivazione adottata, corredata agli atti di causa.

Massima n. 9920

Col beneficio della non assoggettabilita`, in caso di soccombenza al pagamento delle spese del giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali il legislatore ha voluto porre tutti i lavoratori - prescindendo dalle loro condizioni economiche e in vista della rilevanza sociale della materia previdenziale ed assistenziale - al riparo dal rischio processuale, al fine di consentirgli di far valere, senza alcuna remora, le loro pretese non temerarie nei confronti degli Istituti di previdenza ed assistenza e di neutralizzare la loro notoria minore resistenza di fronte a tale rischio. Esso si differenzia percio` nettamente dal patrocinio dei non abbienti di cui all'art. 24, terzo comma, Cost.. La mancata ripetibilita` delle spese di lite, pur in caso di vittoria, non rappresenta, nei confronti dell'Istituto assicuratore, una remora alla difesa avverso pretese di prestazione del lavoratore che si ritengono infondate e, quindi, una violazione del diritto dell'Istituto medesimo alla tutela giurisdizionale: e cio`, data anche la particolare struttura di tali Istituti e dei loro servizi legali, talche` eventuali difficolta` di potenziamento di questi si risolverebbero in pregiudizi di mero fatto. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24, commi primo e terzo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel nuovo testo introdotto dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533). - cfr. S. n. 23/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel nuovo testo risultante dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533) sollevata, in riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Avezzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze