Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1979

Corte cost., sent. 18 giugno 1979, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1979
Data di deposito
18 giugno 1979
Data di decisione
12 giugno 1979
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9916

Sollevata questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2948, n. 4 c.c., cosi` come modificato a seguito della sentenza 10 giugno 1966 n. 63 della Corte costituzionale, per il trattamento ingiustificatamente piu` favorevole riservato ai dipendenti di un rapporto privato stabile, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con la entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori deve ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza ove questi abbia omesso di verificare se nella specie risultino applicabili le disposizioni dello Statuto medesimo. - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 86/1971, 114/1972 e 115/1975.

Massima n. 9917

E' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., sollevata deducendo il trattamento ingiustificatamente piu` favorevole riservato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari quanto alla possibilita` di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della l. n. 533 del 1973. Tale questione e` gia` stata, infatti, dichiarata non fondata con sentenze nn. 13 e 161 del 1977 e manifestamente infondata con ordinanza n. 41 del 1978, ne` il giudice a quo adduce argomenti nuovi. - cfr. S. nn. 13/1977, 161/1977, O. n. 41/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che, con ordinanze 8 novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato a seguito della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata con le superiori ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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