Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1979

Corte cost., sent. 25 maggio 1979, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1979
Data di deposito
25 maggio 1979
Data di decisione
5 maggio 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 258, codice di procedura penale 1930
  • art. 88, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12137

L'art. 88 c.p.p. contempla esclusivamente la fattispecie della infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato e non anche quella della infermita' di mente sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento. La diversita' di disciplina riservata, nel sistema della legge, alle due situazioni, risulta, oltre che dalla stessa rubrica della disposizione denunciata (infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato), dalla espressa esclusione della sospensione del processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare la sentenza di proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacita' di intendere e di volere); inoltre, lo stesso art. 88, rinviando all'art. 258 c.p.p. la regolamentazione dei provvedimenti provvisori concernenti gli infermi di mente tunc, preclude l'applicabilita' a questi ultimi delle misure cautelari dettate per il caso di sospensione del processo. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 88 c.p.p., nella parte in cui limita l'operativita' della sospensione del processo penale alla ipotesi di incapacita' sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui l'infermita' psichica risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del procedimento).

Massima n. 12138

In caso di infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato, la sospensione del processo e' disposta al fine di evitare che una persona sana di mente al momento del fatto sia sottoposta, nonostante il suo attuale stato di incapacita' di intendere e di volere, ad un giudizio che potrebbe chiudersi con una sentenza di condanna. E' percio' razionale che il regime della sospensione non sia esteso al caso di infermita' di mente risalente al tempus commissi delicti e perdurante nel corso del procedimento, perche' in tale ipotesi non potra' mai essere pronunciata sentenza di condanna. Gli inconvenienti connessi alla eventuale carenza di una responsabile valutazione da parte dell'imputato infermo di mente tunc et nunc delle conseguenze del suo comportamento processuale troveranno rimedio sia nell'opera del suo difensore sia nel vaglio critico da parte del giudice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p. sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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