Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1979
Corte cost., sent. 6 dicembre 1979, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1979
- Data di deposito
- 6 dicembre 1979
- Data di decisione
- 30 novembre 1979
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 41, regio decreto n. 1126 del 16 maggio 1926
- art. 42, regio decreto n. 1126 del 16 maggio 1926
- art. 29, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
- art. 26, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 9444
Sono inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale di atti privi di forza di legge e tali debbono ritenersi tutti quelli emanati dal potere esecutivo, in mancanza di elementi obbiettivi, certi ed univochi che dimostrino che essi abbiano forza diversa rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate dal potere esecutivo. (Nel caso di specie e` stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41 e 42 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.). - cfr. S. nn. 72, 91 e 118/1968; 124/1973; 44,78 e 227/1974; 74/1978.
Massima n. 9445
Le questioni identiche a quelle gia` decise nel senso della non fondatezza, ove non vengano sollevate sotto profili nuovi, vanno dichiarate manifestamente infondate. (Nel caso di specie e` stata dichiarata manifestamente infondata, perche` identica a quella gia` decisa con sentenza n. 200 del 1970, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26 e 29 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 - che commisurano la pena pecuniaria per l'abbattimento di piante d'olivo al danno accertato dagli agenti forestali - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.). - cfr. S.n. 200/1970 e Ord. n. 67/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;
- manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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