Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1979

Corte cost., sent. 6 dicembre 1979, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/1979
Data di deposito
6 dicembre 1979
Data di decisione
30 novembre 1979
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41, regio decreto n. 1126 del 16 maggio 1926
  • art. 42, regio decreto n. 1126 del 16 maggio 1926
  • art. 29, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
  • art. 26, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 9444

Sono inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale di atti privi di forza di legge e tali debbono ritenersi tutti quelli emanati dal potere esecutivo, in mancanza di elementi obbiettivi, certi ed univochi che dimostrino che essi abbiano forza diversa rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate dal potere esecutivo. (Nel caso di specie e` stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41 e 42 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.). - cfr. S. nn. 72, 91 e 118/1968; 124/1973; 44,78 e 227/1974; 74/1978.

Massima n. 9445

Le questioni identiche a quelle gia` decise nel senso della non fondatezza, ove non vengano sollevate sotto profili nuovi, vanno dichiarate manifestamente infondate. (Nel caso di specie e` stata dichiarata manifestamente infondata, perche` identica a quella gia` decisa con sentenza n. 200 del 1970, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26 e 29 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 - che commisurano la pena pecuniaria per l'abbattimento di piante d'olivo al danno accertato dagli agenti forestali - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.). - cfr. S.n. 200/1970 e Ord. n. 67/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;

- manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze