Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1979

Corte cost., sent. 21 novembre 1979, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1979
Data di deposito
21 novembre 1979
Data di decisione
16 novembre 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 9523

L'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a. non fu immotivata, ma costitui` il risultato di attente valutazioni - non palesemente irrazionali e, pertanto, rientranti nella sfera della responsabile discrezionalita` del legislatore - concernenti una pluralita` di profili che concorrevano a configurare la diversa e peculiare posizione delle macchine agricole rispetto agli altri veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.; ne` v'e` contrasto con l'art. 24 Cost., se e` vero che - in assenza di azione diretta contro l'assicuratore - il diritto di difesa del danneggiato si estrinseca nell'ambito della comune normativa per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per l'assicurazione della responsabilita` civile (segnatamente "ex" art. 2767 cod. civ.). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto esonera le macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a.).

Massima n. 15126

Legittimati a partecipare ai giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via incidentale sono soltanto coloro che parteciparono al contraddittorio avanti al giudice a quo nel momento in cui venne ordinata la sospensione e disposto il rinvio. (Inammissibilita' della costituzione in giudizio della F.A.T.A., al momento suddetto gia' estromessa e percio' non piu' parte nel giudizio a quo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze del pretore di Francavilla Fontana del 9 novembre 1974 e del tribunale di Paola dell'11 ottobre 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze