Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1979

Corte cost., sent. 6 agosto 1979, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1979
Data di deposito
6 agosto 1979
Data di decisione
25 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:114

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12143

La sospensione dell'esecuzione della pena gia' iniziata disposta dal Ministro di grazia e giustizia si sostanzia nell'investitura dell'autorita' amministrativa di un potere discrezionale ed insindacabile che si riflette sulla liberta' personale per la quale l'art. 13, comma secondo, Cost. esige l'atto dell'autorita' giudiziaria, nonche' sull'attribuzione esclusiva della potesta' punitiva dello Stato all'autorita' giudiziaria. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 589, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 c.p., attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena quando l'ordine di carcerazione sia gia' stato eseguito. (La Corte ha precisato che il rinvio dell'esecuzione della pena resta affidato anche ad espiazione iniziata agli organi giudiziari competenti per il caso in cui l'ordine di carcerazione non sia stato ancora eseguito a norma dell'art. 589, comma terzo, c.p.p. e che avverso il rifiuto o la revoca del provvedimento di sospensione l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione ex art. 628, comma secondo, c.p.p. e contro l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente, ricorso per cassazione, ex art. 631, comma secondo, c.p.p.). - S. nn. 110/1974, 204/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma quinto, del codice di procedura penale nella parte in cui - nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 del codice penale - attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia già stato eseguito.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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