Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1979
Corte cost., sent. 6 agosto 1979, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1979
- Data di deposito
- 6 agosto 1979
- Data di decisione
- 25 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 1, codice penale
- art. 589, comma 5, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12143
La sospensione dell'esecuzione della pena gia' iniziata disposta dal Ministro di grazia e giustizia si sostanzia nell'investitura dell'autorita' amministrativa di un potere discrezionale ed insindacabile che si riflette sulla liberta' personale per la quale l'art. 13, comma secondo, Cost. esige l'atto dell'autorita' giudiziaria, nonche' sull'attribuzione esclusiva della potesta' punitiva dello Stato all'autorita' giudiziaria. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 589, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 c.p., attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena quando l'ordine di carcerazione sia gia' stato eseguito. (La Corte ha precisato che il rinvio dell'esecuzione della pena resta affidato anche ad espiazione iniziata agli organi giudiziari competenti per il caso in cui l'ordine di carcerazione non sia stato ancora eseguito a norma dell'art. 589, comma terzo, c.p.p. e che avverso il rifiuto o la revoca del provvedimento di sospensione l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione ex art. 628, comma secondo, c.p.p. e contro l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente, ricorso per cassazione, ex art. 631, comma secondo, c.p.p.). - S. nn. 110/1974, 204/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma quinto, del codice di procedura penale nella parte in cui - nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2 del codice penale - attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia già stato eseguito.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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