Corte costituzionale
Ordinanza n. 96/1979
Corte cost., ord. 26 luglio 1979, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 96/1979
- Data di deposito
- 26 luglio 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-bis, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- legge n. 799 del 2 agosto 1967
- art. 14, legge della Regione Emilia Romagna n. 38 del 30 luglio 1974
- art. 76, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 14455
Posto che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, in particolare, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (contenente norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale) prescrive che il giudice rimettente riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimita' costituzionale, della quale egli e' tenuto a delibare la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione e' peraltro soggetta ad apposito regime di pubblicita', dettato in vista della funzione alla quale essa adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; che il nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorita' giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rinvio senza eccedere nelle indagini delibatorie di sua competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; ne deriva, di conseguenza, che la Corte, allorche' la detta ordinanza non contiene alcuna notivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, ne' alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, e' costretta a restituire gli atti al giudice a quo, perche' compia gli accertamenti omessi. (Nella specie, il giudice di provenienza, nel rimettere all'esame della Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 1974, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., si era limitato, in motivazione, a richiamare la "memoria defensoriale depositata dal difensore ed allegata agli atti").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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