Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1979

Corte cost., ord. 1° agosto 1979, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
108/1979
Data di deposito
1° agosto 1979
Data di decisione
12 luglio 1979
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:108

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 9, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • art. 11, legge n. 604 del 15 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 14460

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604 (in relazione all'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato con legge 4 aprile 1952, n. 218), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. - si priva le lavoratrici, ove il datore di lavoro intenda recedere dal rapporto, della garanzia di stabilita' obbligatoria o reale, rispettivamente prevista dagli artt. 8, legge 604/1966, e 18, legge 300/1970, cinque anni prima dell'uomo, posto che il giudice a quo non ha avvertito che nel quadro delineato dal detto art. 11 la stabilita' del rapporto di lavoro sino all'acquisizione dei requisiti per il pensionamento e' subordinata all'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di trentacinque dipendenti e che, solo se tale presupposto consti, la questione di costituzionalita' di tale norma in relazione con l'art. 9 del r.d.l. n. 636/1939 assume rilevanza ai fini della decisione del merito della controversia, essendo sin troppo evidente che, se il livello dei piu' di trentacinque dipendenti non e' raggiunto, viene meno la stabilita' e riacquista piena esplicabilita' il recesso ad nutum del datore di lavoro; e inoltre perche' non e' inopportuno che lo stesso giudice di provenienza, una volta constatata la rilevanza della questione di costituzionalita' nei sensi ora esposti, controlli sulla risoluzione della controversia dell'art. 4, sopravvenuta legge 903/1977, e cio' in riferimento non tanto al primo, quanto al secondo comma della disposizione che consente alle donne ultracinquantacinquenni, ancora in servizio alla data della entrata in vigore di detta legge (18 dicembre 1977), di optare per il mantenimento in servizio sino al sessantesimo anno di eta'. - O. nn. 104/1979, 105/1979, 106/1979 e 107/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due procedimenti;

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma, che ha sollevato la questione di costituzionalità delle disposizioni, indicate nelle ordinanze 11 dicembre 1974 e 9 maggio 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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