Corte costituzionale
Ordinanza n. 108/1979
Corte cost., ord. 1° agosto 1979, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 108/1979
- Data di deposito
- 1° agosto 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:108
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 9, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- art. 11, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 14460
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604 (in relazione all'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato con legge 4 aprile 1952, n. 218), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. - si priva le lavoratrici, ove il datore di lavoro intenda recedere dal rapporto, della garanzia di stabilita' obbligatoria o reale, rispettivamente prevista dagli artt. 8, legge 604/1966, e 18, legge 300/1970, cinque anni prima dell'uomo, posto che il giudice a quo non ha avvertito che nel quadro delineato dal detto art. 11 la stabilita' del rapporto di lavoro sino all'acquisizione dei requisiti per il pensionamento e' subordinata all'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di trentacinque dipendenti e che, solo se tale presupposto consti, la questione di costituzionalita' di tale norma in relazione con l'art. 9 del r.d.l. n. 636/1939 assume rilevanza ai fini della decisione del merito della controversia, essendo sin troppo evidente che, se il livello dei piu' di trentacinque dipendenti non e' raggiunto, viene meno la stabilita' e riacquista piena esplicabilita' il recesso ad nutum del datore di lavoro; e inoltre perche' non e' inopportuno che lo stesso giudice di provenienza, una volta constatata la rilevanza della questione di costituzionalita' nei sensi ora esposti, controlli sulla risoluzione della controversia dell'art. 4, sopravvenuta legge 903/1977, e cio' in riferimento non tanto al primo, quanto al secondo comma della disposizione che consente alle donne ultracinquantacinquenni, ancora in servizio alla data della entrata in vigore di detta legge (18 dicembre 1977), di optare per il mantenimento in servizio sino al sessantesimo anno di eta'. - O. nn. 104/1979, 105/1979, 106/1979 e 107/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due procedimenti;
ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma, che ha sollevato la questione di costituzionalità delle disposizioni, indicate nelle ordinanze 11 dicembre 1974 e 9 maggio 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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