Corte costituzionale
Ordinanza n. 106/1979
Corte cost., ord. 1° agosto 1979, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 106/1979
- Data di deposito
- 1° agosto 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 14458
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. -, nello stabilire che le disposizioni della legge non si applicano ai lavoratori che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fissa limiti di eta' diversi - rispettivamente 55 e 60 anni - per le donne e gli uomini, posto che, essendo le norme sui licenziamenti individuali subordinate dall'art. 11 della legge 604/1966 che le detta, al duplice presupposto dell'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di 35 dipendenti e del conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a pensione, la questione di costituzionalita' di norme, che disciplinano il conseguimento di tale diritto, quale presupposto, necessario ma non sufficiente, della stabilita' del posto di lavoro, in tanto e' rilevante in quanto sia verificata la sussistenza del primo presupposto, cioe' l'impiego di piu' di 35 dipendenti, accertamento che nella specie e' mancato; ed essendo inoltre sopravvenuta la legge 9 dicembre 1977, n. 903, il cui art. 4 non si limita ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge al secondo comma che per le lavoratrici, che alla data dell'entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto a detta pensione, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro. - O. nn. 104/1979; 105/1979; 107/1979; 108/1979. - S. n. 123/1969, che giustifica il diverso limite di eta' stabilito per gli uomini e le donne dipendenti ai fini del recesso ad nutum del datore di lavoro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la restituzione degli atti al pretore di Napoli Barra, che ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione con ordinanza 30 maggio 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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