Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1978
Corte cost., sent. 5 giugno 1978, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1978
- Data di deposito
- 5 giugno 1978
- Data di decisione
- 23 maggio 1978
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12125
Poiche' soltanto sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza puo' aver luogo il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti ai fini dell'applicazione dell'amnistia, ne consegue che le relative sentenze possono implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto. (Illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - privandosi il solo imputato di taluni modi generali di esercizio del diritto di difesa - dell'art. 513 n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti). - Cfr. S. n. 70/1975.
Massima n. 12126
Poiche' la sentenza emessa dal tribunale o dalla corte d'assise, in esito a dibattimento di primo grado, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e' pronunciata dopo una valutazione in concreto della condotta dell'imputato e, quindi, sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza, contrasta con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa l'art. 513, n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado del tribunale o della corte di assise che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. - S. 70/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.
F.to: LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI
- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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