Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1978

Corte cost., sent. 5 giugno 1978, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1978
Data di deposito
5 giugno 1978
Data di decisione
23 maggio 1978
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 513, n.2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12125

Poiche' soltanto sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza puo' aver luogo il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti ai fini dell'applicazione dell'amnistia, ne consegue che le relative sentenze possono implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto. (Illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - privandosi il solo imputato di taluni modi generali di esercizio del diritto di difesa - dell'art. 513 n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti). - Cfr. S. n. 70/1975.

Massima n. 12126

Poiche' la sentenza emessa dal tribunale o dalla corte d'assise, in esito a dibattimento di primo grado, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e' pronunciata dopo una valutazione in concreto della condotta dell'imputato e, quindi, sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza, contrasta con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa l'art. 513, n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado del tribunale o della corte di assise che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. - S. 70/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.

F.to: LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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