Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1978

Corte cost., sent. 23 maggio 1978, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1978
Data di deposito
23 maggio 1978
Data di decisione
22 maggio 1978
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Guido Astuti
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 2, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 33, comma 5, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 40, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 28, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 7, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 32, comma 5, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 32, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 5, legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 2, legge n. 533 del 8 agosto 1977

Parametri

Massime

Massima n. 11671

Se "poteri dello Stato" legittimati a proporre conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost. sono anzitutto i poteri dello Stato-apparato, vanno tuttavia riconosciuti a tali effetti come poteri dello Stato anche figure soggettive esterne rispetto allo Stato-apparato, quanto meno allorche` ad esse l'ordinamento conferisca la titolarita` e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statali in senso proprio. Tale carattere riveste il gruppo degli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari di una richiesta di referendum abrogativo - istituzionalmente rappresentati dai promotori - cui l'art. 75 Cost. riconosce la potesta` di proporre tale richiesta. Nel procedimento referendario, con l'ufficio centrale presso la Corte di cassazione, il Governo, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, i promotori e i sottoscrittori concorrono all'effettuazione della consultazione popolare in quanto ad essi propriamente compete di attivare la sovranita` popolare nell'esercizio di una potesta` normativa diretta, anche se limitata all'abrogazione. - cfr. Ord.n. 17/1978.

Massima n. 11672

Al comitato dei promotori del referendum abrogativo e` attribuita dalla legge la rappresentanza degli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari della richiesta di referendum, ed a tre componenti del comitato e` conferita la facolta` di agire in nome e per conto del comitato promotore.

Massima n. 11673

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimita` costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione non puo` disporre la cessazione delle operazioni del referendum in ordine a disposizioni di legge abrogate e sostituite da altre senza aver previamente valutato se la nuova normativa abbia introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare sulla preesistente disciplina, ovvero se il referendum debba invece effettuarsi sulla nuova disciplina legislativa. Dichiara pertanto che l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, non attribuisce all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione il potere di disporre la cessazione delle operazione del referendum relative alla disposizione dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, abrogata e sostituita dalla disposizione dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533, senza avere previamente valutato se il referendum non debba effettuarsi sulla nuova disciplina legislativa e in conseguenza annulla l'ordinanza dell'Ufficio stesso in data 6 dicembre 1977, nella parte in cui modifica il quesito referendario relativo alla legge n. 152 del 1975 eccettuandone l'art. 5. - cfr. S.n. 78/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che l'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, non attribuisce all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione il potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alla disposizione dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, abrogata e sostituita dalla disposizione dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533, senza avere previamente valutato se il referendum non debba effettuarsi sulla nuova disciplina legislativa;

e in conseguenza annulla l'ordinanza dell'Ufficio stesso in data 6 dicembre 1977, nella parte in cui modifica il quesito referendario relativo alla legge n. 152 del 1975 eccettuandone l'art. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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