Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1978

Corte cost., sent. 2 febbraio 1978, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1978
Data di deposito
2 febbraio 1978
Data di decisione
1° febbraio 1978
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 427, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 497, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12124

Pur se la notificazione conferisce la sola presunzione legale di conoscenza dell'atto e non - tranne quando sia avvenuta in mani proprie - la certezza della conoscenza reale di esso, la situazione dell'imputato che rinuncia espressamente a comparire all'udienza, della quale ha certa conoscenza, e' diversa dalla situazione dell'imputato libero, che all'udienza di fatto non partecipa , ma che poteva anche ignorarne l'avvenuta fissazione o la data, nonostante la notifica del decreto di citazione; ben poteva, percio', ragionevolmente il legislatore trattare l'imputato libero come contumace (e, quindi, prescrivere la notificazione della sentenza per estratto) e considerare a tutti gli effetti come presente l'imputato detenuto che ha espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, non prevedendo la notifica a lui dell'estratto. Ma, poiche' ad ogni eventuale conseguenza di questa mancata notifica l'imputato puo' sottrarsi, e di fatto normalmente si sottrae tenendosi informato dell'esito del processo, senza contare che egli e', a tutti gli effetti, rappresentato dal difensore, la scelta legislativa anche se discutibile sul piano dell'opportunita', non e' censurabile su quello della legittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che l'imputato detenuto, se rifiuta di assistere al dibattimento, senza che ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 497 dello stesso codice, viene considerato presente a tutti gli effetti). - Cfr. S. n. 136/1971, 18/1976; o. n. 76/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alessandria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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