Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1978
Corte cost., sent. 2 febbraio 1978, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1978
- Data di deposito
- 2 febbraio 1978
- Data di decisione
- 1° febbraio 1978
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 427, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 497, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12124
Pur se la notificazione conferisce la sola presunzione legale di conoscenza dell'atto e non - tranne quando sia avvenuta in mani proprie - la certezza della conoscenza reale di esso, la situazione dell'imputato che rinuncia espressamente a comparire all'udienza, della quale ha certa conoscenza, e' diversa dalla situazione dell'imputato libero, che all'udienza di fatto non partecipa , ma che poteva anche ignorarne l'avvenuta fissazione o la data, nonostante la notifica del decreto di citazione; ben poteva, percio', ragionevolmente il legislatore trattare l'imputato libero come contumace (e, quindi, prescrivere la notificazione della sentenza per estratto) e considerare a tutti gli effetti come presente l'imputato detenuto che ha espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, non prevedendo la notifica a lui dell'estratto. Ma, poiche' ad ogni eventuale conseguenza di questa mancata notifica l'imputato puo' sottrarsi, e di fatto normalmente si sottrae tenendosi informato dell'esito del processo, senza contare che egli e', a tutti gli effetti, rappresentato dal difensore, la scelta legislativa anche se discutibile sul piano dell'opportunita', non e' censurabile su quello della legittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che l'imputato detenuto, se rifiuta di assistere al dibattimento, senza che ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 497 dello stesso codice, viene considerato presente a tutti gli effetti). - Cfr. S. n. 136/1971, 18/1976; o. n. 76/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alessandria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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