Corte costituzionale
Ordinanza n. 60/1978
Corte cost., ord. 10 maggio 1978, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 60/1978
- Data di deposito
- 10 maggio 1978
- Data di decisione
- 27 aprile 1978
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 260, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 16116
Va ribadito che la discrezionalita' nell'applicazione della legge, non puo' dar luogo a disparita' di trattamento apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza ma, tutt'al piu', a mere disparita' di fatto di per se' inidonee a determinare una incostituzionalita' del precetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260 secondo comma c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo che l'attribuzione al comandante del corpo del potere di richiedere la procedibilita' del reato sancito con pena fino a sei mesi determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento fra gli autori dei medesimi fatti-reato). - S. nn. 105/1967 e 21/1973.
Massima n. 16117
E' ormai pacifico che il controllo sulla conformita' al principio di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione delle norme di legge ordinarie e' ammissibile solo nei limiti della verifica della non arbitrarieta' della disciplina del legislatore ordinario, limiti che nel caso di specie non sono stati oltrepassati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita'costituzionale dell'art. 260 secondo comma c.p.m.p., sollevate in riferimento all'art. 97 Cost. sotto il profilo che il condizionare la punibilita' dei reati militari puniti con la pena della reclusione fino a sei mesi potrebbe pregiudicare il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione). - S. nn. 8/1967 e 123/1968
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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