Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1977

Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1977
Data di deposito
2 giugno 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 268, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 630, ultimo co., codice di procedura penale 1930
  • art. 173, codice di procedura penale 1930
  • art. 169, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 8873

Riguardo alla latitanza, l'art. 268, comma primo, cod. proc. pen. non stabilisce alcuna presunzione legale, ma con la formula "e' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, di arresto o di carcerazione" demanda all'autorita' giudiziaria competente l'accertamento in concreto dei presupposti di fatto rilevanti (in questo senso e' anche la giurisprudenza), in applicazione del principio di diritto che dalla formula legislativa e' ricavabile nell'osservanza delle norme di ermeneutica. Ne' limiti all'accertamento dei presupposti di fatto rilevanti pone la legge nemmeno nei casi di incidenti di esecuzione in quanto, ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, cod. proc. pen., il giudice, prima di deliberare sull'incidente, puo' chiedere all'autorita' competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, nell'osservanza, quando occorre, delle disposizioni concernenti la istruzione formale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost..

Massima n. 8874

Il precetto enunciato nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico sia armonizzata la esplicazione del diritto di difesa come disciplinato dalla legge (sent. n. 54 del 1971).

Massima n. 8875

La notifica al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e' l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sentenza n. 117 del 1970). Pertanto, le disposizioni degli artt. 173 e 169, comma secondo, cod. proc. pen., che tale forma prevedono, non violano l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Massima n. 8876

Secondo la giurisprudenza della Corte, non sussiste la violazione dell'art. 3, comma primo della Costituzione, quando la disparita' di trattamento obiettivamente risulti per situazioni simili e con riferimento all'interpretazione di norme di legge astrattamente considerate. Diversa e', invece, la situazione del latitante da quella dell'irreperibile. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 173 e 169, comma secondo, cod. proc. pen., nelle parti in cui, escludendo, per l'imputato latitante, l'applicabilita' di norme previste per le notificazioni all'imputato irreperibile, impediscono che le notificazioni all'imputato latitante possano effettuarsi in forma diversa dal deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma secondo, 173 e 268, comma primo, codice procedura penale, sollevate dal tribunale di Torino, con ordinanza 31 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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