Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1977
Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1977
- Data di deposito
- 2 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 268, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 630, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 173, codice di procedura penale 1930
- art. 169, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8873
Riguardo alla latitanza, l'art. 268, comma primo, cod. proc. pen. non stabilisce alcuna presunzione legale, ma con la formula "e' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, di arresto o di carcerazione" demanda all'autorita' giudiziaria competente l'accertamento in concreto dei presupposti di fatto rilevanti (in questo senso e' anche la giurisprudenza), in applicazione del principio di diritto che dalla formula legislativa e' ricavabile nell'osservanza delle norme di ermeneutica. Ne' limiti all'accertamento dei presupposti di fatto rilevanti pone la legge nemmeno nei casi di incidenti di esecuzione in quanto, ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, cod. proc. pen., il giudice, prima di deliberare sull'incidente, puo' chiedere all'autorita' competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, nell'osservanza, quando occorre, delle disposizioni concernenti la istruzione formale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost..
Massima n. 8874
Il precetto enunciato nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico sia armonizzata la esplicazione del diritto di difesa come disciplinato dalla legge (sent. n. 54 del 1971).
Massima n. 8875
La notifica al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e' l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sentenza n. 117 del 1970). Pertanto, le disposizioni degli artt. 173 e 169, comma secondo, cod. proc. pen., che tale forma prevedono, non violano l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Massima n. 8876
Secondo la giurisprudenza della Corte, non sussiste la violazione dell'art. 3, comma primo della Costituzione, quando la disparita' di trattamento obiettivamente risulti per situazioni simili e con riferimento all'interpretazione di norme di legge astrattamente considerate. Diversa e', invece, la situazione del latitante da quella dell'irreperibile. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 173 e 169, comma secondo, cod. proc. pen., nelle parti in cui, escludendo, per l'imputato latitante, l'applicabilita' di norme previste per le notificazioni all'imputato irreperibile, impediscono che le notificazioni all'imputato latitante possano effettuarsi in forma diversa dal deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma secondo, 173 e 268, comma primo, codice procedura penale, sollevate dal tribunale di Torino, con ordinanza 31 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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