Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1977
Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1977
- Data di deposito
- 30 maggio 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, legge n. 36 del 23 marzo 1973
- decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974
- decreto-legge n. 2 del 22 gennaio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8869
La questione sollevata dalla Regione Calabria lamentando, nel ricorso per conflitto di attribuzione dalla stessa Regione proposto, che nel decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974, si sarebbe disposta in suo favore, in base ad una inesatta interpretazione dell'art. 5 bis della legge 23 marzo 1973, n. 36 (di conversione del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, che prevede nuovi stanziamenti per le zone alluvionate di Sicilia e Calabria) una erogazione di molto inferiore al dovuto, ha carattere meramente patrimoniale e come tale e' suscettibile di essere fatta valere nella diversa sede delle azioni giurisdizionali, non in un conflitto di attribuzione,e risolvendosi in un impedimento di fatto, non idoneo a darvi materia, la anche addotta incidenza del decreto, in parte qua, sull'esercizio di funzioni dalla stessa legge n. 36 del 1973 delegate alla Regione. Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Massima n. 8870
Perche' si verta in tema di conflitto costituzionale di attribuzione e' necessario sussista una diretta lesione o menomazione di potesta', quale non puo' esser data da un impedimento di mero fatto.
Massima n. 8871
Come piu' volte precisato, perche' si verta in tema di conflitto di attribuzione occorre che la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da norme formalmente costituzionali. A configurare il parametro possono bensi' concorrere anche norme di legge ordinaria, ma solo se siano integrative od esecutive delle norme costituzionali di competenza fonte del potere che si invoca. Pertanto, non e' ammissibile la doglianza avanzata dalla Regione - nel ricorso per conflitto di attribuzione sorto in seguito al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974 - secondo cui la destinazione, ivi prevista, delle somme attribuitele per far fronte ai danni delle recenti alluvioni, "agli Istituti autonomi delle case popolari", inciderebbe sulla potesta' della Regione di scegliere essa i soggetti di cui avvalersi per la realizzazione delle opere di ricostruzione. Atteso che le attribuzioni amministrative e normative che secondo la prospettazione della ricorrente si assumono invase, derivano dall'art. 13 d.P.R. n. 18 del 1972 (che delega alle Regioni le competenze statali residue in materia di opere di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali) ossia deleghe contenute in norme di rango ordinario non integrative o attuative di precetti costituzionali.
Massima n. 8872
La mera previsione della possibilita' che lo Stato deleghi proprie funzioni alle Regioni - quale si rinviene negli artt. 118 e 117 u.p. della Costituzione - non rende, per questo solo, integrative della Costituzione le norme che in concreto tale delega dispongano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto contro lo Stato dalla Regione Calabria in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974 in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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