Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1977
Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1977
- Data di deposito
- 30 maggio 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8861
Poiche' l'indebolimento permanente ovvero la perdita di un senso o di un organo subita dal lavoratore, che ne diminuiscono in parte, ma per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, possono essere conseguenza tanto dell'infortunio sul lavoro quanto della malattia professionale (per cui sotto il profilo medico-legale non esiste alcuna diversita' concettuale tra i due tipi di accadimenti); e dato che in entrambi i casi all'origine dell'evento dannoso e' l'attivita' lavorativa, svolta con lo specifico rischio che essa comporta, ne deriva che quando detto evento si e' verificato, producendo una invalidita' permanente, non e' consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, non essendo ammissibile che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela. Inoltre, ridurre l'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro, in ragione di una distinzione delle cause di inabilita', significa introdurre una differenziazione ignorata dalle norme costituzionali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - l'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi e' colpito da malattia professionale, nella stessa condizione di chi invece e' colpito da infortunio sul lavoro, prevedendo ai fini della corresponsione della rendita, un diverso grado minimo d'inabilita' permanente, a seconda che l'inabilita' sia conseguente ad infortunio (11%) ovvero a malattia professione (21%).
Massima n. 8862
Dal punto di vista medico-legale porre una distinzione eziologica tra infortunio e malattia ha scarso rilievo poiche' questa e' sempre considerata come conseguenza di una lesione personale, anche se all'origine c'e' una causa violenta, essendo malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo determinata da lesione. Da cio' deriva che concettualmente non esiste alcuna diversita' (se non meramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un unico effetto: la invalidita' temporanea o permanente, assoluta o parziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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