Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1977

Corte cost., sent. 12 gennaio 1977, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1977
Data di deposito
12 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
  • art. 31, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • legge n. 15 del 19 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 8674

Poiche' il legislatore delegato non ha fatto uso, in materia di infortuni sul lavoro, anche della delega conferitagli con l'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, diretta a fare emanare dal Governo "norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere", non previsto e non regolato dall'ordinamento (e cio' entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delegazione), la disciplina vigente sulla infortunistica del lavoro di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - emanato in base all'art. 30 della stessa legge per modificare, correggere, ampliare le norme in vigore "riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo" -, risulta essere frutto di delega che non concerne affatto l'infortunio in itinere, ed ha diversa origine, oggetto e finalita'. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 76 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto delegato suindicato, non avendo il Governo il dovere di comprendere in esso anche le modalita' riguardanti quel tipo di infortunio.

Massima n. 8675

La omissione del legislatore delegato che non fa uso in tutto o in parte della delega conferitagli puo' comportare una sua responsabilita' politica verso il Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile.

Massima n. 8676

Poiche' l'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, in base al quale e' stato emanato il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non faceva alcun cenno, ne' poteva farlo (essendovi una delega particolare al riguardo), all'infortunio in itinere, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 di detto decreto - sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, sotto il profilo della inadeguatezza dell'attuale assistenza ai lavoratori colpiti da tale tipo di infortuni -, fermo restando che nell'ambito di questo precetto costituzionale dovranno in futuro essere comprese anche le ipotesi di eventi lesivi occorsi in itinere al lavoratore quando tale infortunio sara', dalla legge, previsto e regolato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sollevata dal tribunale di Trento, in relazione agli artt. 76 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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