Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1977
Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1977
- Data di deposito
- 12 maggio 1977
- Data di decisione
- 11 maggio 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, legge della Regione Toscana n. 35 del 4 luglio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 8834
Poiche' la fonte del potere sanzionatorio penale non puo' risiedere che nella legislazione dello Stato, e' da escludere che possa rientrare nella potesta' normativa regionale in una determinata materia l'introduzione, rimozione o variazione, con legge regionale, delle norme penali nella materia stessa. Pertanto, l'art. 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attivita' venatoria"), secondo cui "cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali", esprimendo cosi' in modo chiaro la volonta' del legislatore regionale di attribuire a tale legge efficacia abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia - il che trova conferma in altre numerose disposizioni della legge stessa (come ad es. l'art. 19) che richiamano esplicitamente le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, nonche' nella interpretazione giurisprudenziale consolidatasi sia di merito che di legittimita' - e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 Cost. - nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.
Massima n. 8835
La Corte costituzionale, pur potendo interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti sia la norma impugnata che quella di raffronto, non puo' non tenere in debito conto una costante interpretazione giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un determinato significato.
Massima n. 8836
Va ribadita la esclusione per le Regioni, anche a statuto speciale, di disporre, per il solo fatto di avere autonoma potesta' normativa in determinate materie, del potere sia di introdurre, sia di rimuovere o variare con proprie leggi norme penali nelle materie stesse. Cfr.: sentt. nn. 21 e 51 del 1957, 68 del 1963, 26 del 1966.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"), nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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