Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1977

Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/1977
Data di deposito
12 maggio 1977
Data di decisione
11 maggio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, legge della Regione Toscana n. 35 del 4 luglio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 8834

Poiche' la fonte del potere sanzionatorio penale non puo' risiedere che nella legislazione dello Stato, e' da escludere che possa rientrare nella potesta' normativa regionale in una determinata materia l'introduzione, rimozione o variazione, con legge regionale, delle norme penali nella materia stessa. Pertanto, l'art. 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attivita' venatoria"), secondo cui "cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali", esprimendo cosi' in modo chiaro la volonta' del legislatore regionale di attribuire a tale legge efficacia abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia - il che trova conferma in altre numerose disposizioni della legge stessa (come ad es. l'art. 19) che richiamano esplicitamente le sanzioni penali previste dal testo unico delle leggi sulla caccia, nonche' nella interpretazione giurisprudenziale consolidatasi sia di merito che di legittimita' - e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 Cost. - nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.

Massima n. 8835

La Corte costituzionale, pur potendo interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti sia la norma impugnata che quella di raffronto, non puo' non tenere in debito conto una costante interpretazione giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un determinato significato.

Massima n. 8836

Va ribadita la esclusione per le Regioni, anche a statuto speciale, di disporre, per il solo fatto di avere autonoma potesta' normativa in determinate materie, del potere sia di introdurre, sia di rimuovere o variare con proprie leggi norme penali nelle materie stesse. Cfr.: sentt. nn. 21 e 51 del 1957, 68 del 1963, 26 del 1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"), nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze