Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1977
Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1977
- Data di deposito
- 12 maggio 1977
- Data di decisione
- 11 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, codice di procedura penale 1930
- art. 42, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8829
La limitazione posta dall'art. 43 C.P.P., secondo cui e' possibile far rilevare l'incompetenza per territorio non oltre il compimento delle formalita' di apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, non contrasta col principio del giudice naturale posto dall'art. 25 Cost.. Tale principio, invero, tutela essenzialmente la esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. La censurata limitazione non viola il alcun modo l'invocato precetto costituzionale perche' restano pur sempre determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita in modo da dare all'interessato la certezza circa il giudice che lo deve giudicare. La disciplina restrittiva prevista al riguardo, d'altra parte, corrisponde alla peculiare natura della competenza in esame, che attiene prevalentemente all'economia processuale e comporta minore rigidita' rispetto alla competenza funzionale, la quale investe invece l'intrinseca idoneita' del giudice alla funzione, per cui bene il legislatore ha ritenuto di limitare la possibilita' di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo, in ossequio al principio secondo cui la presenza di contrapposti interessi processuali giustifica norme che razionalmente consentano lo spostamento di competenza nei limiti in cui cio' valga a tutelare il contemperamento dei detti interessi.
Massima n. 8830
Ai fini della dichiarazione di incompetenza territoriale nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, ammissibile solo nel caso in cui l'eccezione relativa risulti proposta in primo grado non ha rilievo, poiche' la situazione dell'imputato contumace va parificata a quella dell'imputato presente per quanto riguarda l'esercizio delle facolta' processuali e, quindi, anche in relazione alla possibilita' di eccepire l'incompetenza per territorio fino all'espletamento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, a norma dell'art. 42 C.P.P.. La questione di legittimita' del cennato sistema della legge in relazione all'art. 24 Cost. per il contumace cosiddetto "incolpevole" accennata nella parte motiva dell'ordinanza di rinvio come argomento meramente sussidiario a quelli posti a base della censura riferita all'art. 25 Cost., che risulta il solo indicato in dispositivo, non forma oggetto di esame da parte della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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