Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1977

Corte cost., sent. 20 aprile 1977, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1977
Data di deposito
20 aprile 1977
Data di decisione
13 aprile 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 9, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 8801

L'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralita'), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), non prevede affatto un caso di arresto non rispondente ai requisiti di "tassativita', eccezionalita', necessita' ed urgenza", richiesti dalla Costituzione per l'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale da parte dell'autorita' di P.S. Tale norma, infatti, oltre ad indicare la categoria di persone - quelle sottoposte a sorveglianza speciale - nei cui confronti puo' essere disposto l'arresto, descrive anche il comportamento che legittima la misura coattiva, identificabile nella trasgressione agli specifici obblighi inerenti alla sorveglianza stessa. Ricorre, poi, anche l'estremo della "eccezionalita'", che non e' legato alla rarita' della fattispecie considerata, bensi' al suo porsi al di fuori della regola ordinaria. Quanto ai presupposti della necessita' ed urgenza va tenuto presente che il provvedimento riguarda soggetti nei cui confronti gia' si sono verificate le condizioni di pericolosita' sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, e che hanno, per di piu', contravvenuto agli obblighi relativi, trasgredendo a qualcuna delle prescrizioni loro imposte. Resta implicito che l'arresto disposto dall'autorita' di P.S. ai sensi della norma succitata, e' soggetto, proprio in base al precetto costituzionale che si assume violato, a convalida da parte dell'autorita' giudiziaria. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956 (cosi' come modif. dall'art. 8 legge n. 497 del 1974), nella parte in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza. Cfr.: sentt. nn. 173 del 1971, 126 del 1972 e 211 del 1975.

Massima n. 8802

Va riaffermato che gli elementi della certezza e della inequivocita', insiti nel concetto di tassativita', devono ritenersi sussistenti quando la norma precisi le circostanze ricorrendo le quali l'arresto e' consentito. Cosi' come va ribadito che e' sufficiente che la situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la necessita' del provvedimento, perche' i presupposti della necessita' ed urgenza (richiesti dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione) siano realizzati, salvo restando all'autorita' di P.S. di verificarne la ricorrenza in concreto. Cfr.: sentt. nn. 173 del 1971 e 211 del 1975.

Massima n. 8803

In base alla disposizione precettiva dell'art 13 Cost., l'arresto, anche se facoltativo, non e' mai rimesso all'assoluta discrezionalita' dell'autorita' di P.S. poiche' rimane pur sempre soggetto a convalida da parte dell'autorita' giudiziaria, la quale deve, fra l'altro, controllare e motivare la ricorrenza in concreto dei requisiti della necessita' e dell'urgenza dell'intervento restrittivo della liberta' personale, rispetto a cui non difettano, poi, garanzie per l'interessato, essendo consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento all'art. 13, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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