Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1977
Corte cost., sent. 20 aprile 1977, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1977
- Data di deposito
- 20 aprile 1977
- Data di decisione
- 13 aprile 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 9, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 8801
L'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralita'), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), non prevede affatto un caso di arresto non rispondente ai requisiti di "tassativita', eccezionalita', necessita' ed urgenza", richiesti dalla Costituzione per l'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale da parte dell'autorita' di P.S. Tale norma, infatti, oltre ad indicare la categoria di persone - quelle sottoposte a sorveglianza speciale - nei cui confronti puo' essere disposto l'arresto, descrive anche il comportamento che legittima la misura coattiva, identificabile nella trasgressione agli specifici obblighi inerenti alla sorveglianza stessa. Ricorre, poi, anche l'estremo della "eccezionalita'", che non e' legato alla rarita' della fattispecie considerata, bensi' al suo porsi al di fuori della regola ordinaria. Quanto ai presupposti della necessita' ed urgenza va tenuto presente che il provvedimento riguarda soggetti nei cui confronti gia' si sono verificate le condizioni di pericolosita' sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, e che hanno, per di piu', contravvenuto agli obblighi relativi, trasgredendo a qualcuna delle prescrizioni loro imposte. Resta implicito che l'arresto disposto dall'autorita' di P.S. ai sensi della norma succitata, e' soggetto, proprio in base al precetto costituzionale che si assume violato, a convalida da parte dell'autorita' giudiziaria. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956 (cosi' come modif. dall'art. 8 legge n. 497 del 1974), nella parte in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza. Cfr.: sentt. nn. 173 del 1971, 126 del 1972 e 211 del 1975.
Massima n. 8802
Va riaffermato che gli elementi della certezza e della inequivocita', insiti nel concetto di tassativita', devono ritenersi sussistenti quando la norma precisi le circostanze ricorrendo le quali l'arresto e' consentito. Cosi' come va ribadito che e' sufficiente che la situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la necessita' del provvedimento, perche' i presupposti della necessita' ed urgenza (richiesti dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione) siano realizzati, salvo restando all'autorita' di P.S. di verificarne la ricorrenza in concreto. Cfr.: sentt. nn. 173 del 1971 e 211 del 1975.
Massima n. 8803
In base alla disposizione precettiva dell'art 13 Cost., l'arresto, anche se facoltativo, non e' mai rimesso all'assoluta discrezionalita' dell'autorita' di P.S. poiche' rimane pur sempre soggetto a convalida da parte dell'autorita' giudiziaria, la quale deve, fra l'altro, controllare e motivare la ricorrenza in concreto dei requisiti della necessita' e dell'urgenza dell'intervento restrittivo della liberta' personale, rispetto a cui non difettano, poi, garanzie per l'interessato, essendo consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento all'art. 13, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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