Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1977
Corte cost., sent. 20 aprile 1977, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1977
- Data di deposito
- 20 aprile 1977
- Data di decisione
- 13 aprile 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 44, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 308, codice di procedura civile
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 178, codice di procedura civile
- art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 44, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 44, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 31, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 8794
La garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un ordinamento processuale, la facolta' di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, ad essi condizionando l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi. Il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purche' non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalita' tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale. Nel caso in esame, la disposizione transitoria dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972 ha stabilito che il contribuente, entro un termine perentorio dalla data di insediamento della commissione competente, e' tenuto a chiedere la trattazione del ricorso o della propria impugnazione con istanza per fissazione d'udienza, nella quale deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15. Indubbiamente trattasi d'un atto di impulso processuale, in difetto del quale e' comminata la estinzione del processo. Ma in questo speciale onere non puo' ravvisarsi un adempimento vessatorio, di difficile osservanza, ne' una insidiosa complicazione processuale, tale da ledere il diritto di difesa dei contribuenti.
Massima n. 8795
Nemmeno puo' trarsi serio argomento dalla asserita brevita' del termine stabilito dalla legge, o dalla incertezza sull'inizio della sua decorrenza. Con l'articolo unico della legge 2 agosto 1974, n. 350 (in sede di conversione del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237), e' stata accordata una proroga generale, disponendo che "il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e' fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974". Poiche' il d.P.R. n. 636 del 1972 e' entrato in vigore l'1 gennaio 1973, per l'adempimento loro imposto dall'art. 44 i contribuenti hanno dunque avuto a disposizione un termine non di sei mesi ma di due anni: termine che non puo' certo essere qualificato come breve, e la cui proroga esclude che con il disposto dell'art. 44 il legislatore avesse inteso eliminare in modo surrettizio il contenzioso tributario pendente. Proprio l'ampiezza del termine, oltre alla semplicita' dell'adempimento, che non richiedeva conoscenze giuridiche, ne' assistenza tecnico-professionale, consente di escludere che la disposizione denunciata possa considerarsi viziata da illegittimita' anche in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost., in quanto lesiva nei confronti dei cittadini meno abbienti.
Massima n. 8796
Non puo' essere ravvisata una sorta di insidia processuale nella novita' dell'onere imposto ai contribuenti, in quanto adempimento estraneo ed ignoto ad un procedimento caratterizzato dall'impulso di ufficio. Occorre ricordare anzitutto che con la riforma attuata dal d.P.R. n. 636 del 1972 il potere d'impulso e' stato spostato dagli uffici fiscali alle commissioni tributarie, e che pertanto nella fase di transizione al nuovo sistema non puo' dirsi ingiustificata ne' incongrua la disposizione che ha condizionato l'ulteriore procedibilita' dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti alla iniziativa degli interessati. Inoltre nell'occasione di una riforma generale del sistema fiscale, caratterizzata dalla soppressione o sostituzione di numerose imposte e dall'introduzione di nuovi istituti e metodi di accertamento, nonche' da una radicale revisione della disciplina del contenzioso tributario, le norme dei primi tre commi dell'art. 44, al pari delle altre disposizioni transitorie contenute negli artt. 43 e seguenti, rispondono ad una precisa esigenza di interesse generale, in ordine al fine di accertare la effettiva situazione dei procedimenti in corso, anche in relazione alla contemporanea concessione del beneficio del condono, pur essa indirizzata al medesimo intento di consentire agli uffici e alle commissioni di provvedere con tempestivita' all'attuazione del nuovo sistema tributario.
Massima n. 8797
Pur nel difetto di espressa previsione nell'art. 44, va riconosciuta l'ammissibilita' del reclamo alla Commissione avverso l'ordinanza presidenziale. La facolta' del reclamo puo' infatti desumersi con certezza del sistema, in relazione al principio sancito dagli artt. 178 e 308 del codice di procedura civile, ed anche alla espressa disposizione contenuta nell'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 636 del 1972, che regola l'analoga fattispecie del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di estinzione del processo per mancato deposito in segreteria della copia del ricorso. Anche sotto questo profilo non sussiste dunque alcun contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 8798
La disparita' di trattamento tra i contribuenti e gli uffici fiscali, nei confronti dei quali il legislatore delegato non ha imposto alcun onere per la procedibilita' delle loro impugnazioni, non comporta violazione dei principi di eguaglianza e del diritto di difesa, considerando la diversa situazione delle parti nel processo tributario, processo di impugnazione degli accertamenti fiscali - assistiti dalla presunzione di legittimita' - da parte dei contribuenti, per ottenere un definitivo accertamento giurisdizionale dei loro debiti di imposta.
Massima n. 8799
Egualmente insussistente e' la violazione del principio di eguaglianza relativamente alla disparita' di trattamento che si verifica tra i contribuenti, secondo che essi abbiano proposto i loro ricorsi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, ovvero successivamente a tale data, secondo le nuove disposizioni sul procedimento introdotte con gli artt. 15 e seguenti. Infatti l'applicabilita' d'una diversa disciplina. normativa e' conseguenza inevitabile della riforma tributaria, che comporta necessariamente il regolamento delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali mediante norme di diritto transitorio, come quelle che negli articoli 43 e 44, quarto e quinto comma, si riferiscono alle controversie pendenti e ne precisano le vicende con riguardo allo stato, nel tempo, dei singoli procedimenti.
Massima n. 8800
La previsione normativa contenuta nell'art. 31, primo comma, e' lacunosa e viziata da illegittimita', in quanto non prevede, con pregiudizio per il diritto di difesa e disparita' di trattamento, la proroga dei termini processuali anche nel caso di perdita della capacita' del contribuente, caso perfettamente assimilabile, sotto questo profilo, a quello della morte. Deve pertanto dichiararsi la illegittimita' parziale dell'art. 31, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con la conseguente estensione della proroga dei termini anche quando si verifichi un caso di incapacita' del ricorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, "Revisione del contenzioso tributario", nella parte in cui non estende la proroga dei termini, ivi accordata nel caso di morte del contribuente, anche al caso di perdita della capacità;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo e terzo comma, dello stesso decreto legislativo, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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