Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1977
Corte cost., sent. 30 marzo 1977, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1977
- Data di deposito
- 30 marzo 1977
- Data di decisione
- 24 marzo 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 283 del 7 luglio 1901
- regio decreto legge n. 1459 del 13 agosto 1926
- legge n. 1415 del 28 giugno 1928
- art. 5, codice di procedura penale 1930 (disp. att.)
- art. 8, legge n. 283 del 7 luglio 1901
- art. 7, legge n. 283 del 7 luglio 1901
- art. 9, legge n. 283 del 7 luglio 1901
Parametri
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 23, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 33, comma 5, Costituzione
Massime
Massima n. 8772
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza - in quanto priva del necessario carattere di pregiudizialita' richiesto dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali) e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture) - secondo cui il patrocinio nelle preture dei Comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia puo' essere assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, anche da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale; nonche' dalle persone munite di un titolo di scuola media superiore entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal presidente del tribunale per ogni singola pretura, e previa "abilitazione" concessa dal tribunale - sollevata in riferimento agli artt. 33, comma quinto (non essendo prescritto alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali), e 24, comma secondo (sotto il profilo che l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia stata accertata l'idoneita' ad esercitarlo potrebbe compromettere l'assistenza difensiva), poiche', nella specie, il difensore di fiducia, patrocinatore legale, non avendo accettato l'incarico, non aveva assunto la difesa dell'imputata, e non era invocabile nei suoi confronti l'obbligo ex art. 5 disp. att. cod. proc. pen. di non abbandonarla prima della sostituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali), nonché della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture), sollevata, in riferimento agli artt. 33, comma quinto, e 24, comma secondo, Cost., dal pretore di Breno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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