Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1977
Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1977
- Data di deposito
- 20 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 142, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 262, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
- art. 261, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
Parametri
Massime
Massima n. 8761
Il principio di eguaglianza e' applicabile anche nei confronti dello straniero, e se ne deve riconoscere la validita' a favore di tutte le situazioni soggettive nel campo della titolarita' dei diritti di liberta'.
Massima n. 8762
L'art. 142 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773 pone soltanto l'obbligo per lo straniero di presentarsi entro tre giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato all'autorita' di p.s. del luogo ove si trova, "per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno". Tale disposizione e' seguita dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del T.U. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) che indicano la forma ed il contenuto della dichiarazione e prescrivono che l'autorita' di p.s. rilasci allo straniero "ricevuta" della dichiarazione "qualora nulla osti alla permanenza di lui nella Repubblica". Il documento in parola ed i relativi poteri dell'autorita' cui ne e' affidato il rilascio trovano quindi la loro base normativa diretta non gia' nell'art. 142 T.U. citato, bensi' nelle ricordate disposizioni regolamentari. Pertanto la questione di illegittimita' costituzionale, sollevata nel presupposto che la facolta' discrezionale attribuita alla autorita' di p.s. in materia emani dall'art. 142 T.U.L.P.S. e contrasti con gli artt. 3 e 10 Cost., risulta proposta in relazione ad una disposizione di legge che non contiene la disciplina censurata e deve essere pertanto dichiarata infondata. La Corte, per la delicatezza degli interessi che coinvolge la materia in esame, ne auspica peraltro il riordinamento da parte del legislatore, tenuto conto dell'esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme le modalita' e le garanzie di esercizio delle fondamentali liberta' umane collegate con l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, (testo unico leggi di pubblica sicurezza), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Asti, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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