Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1977

Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1977
Data di deposito
20 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 142, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 262, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
  • art. 261, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940

Parametri

Massime

Massima n. 8761

Il principio di eguaglianza e' applicabile anche nei confronti dello straniero, e se ne deve riconoscere la validita' a favore di tutte le situazioni soggettive nel campo della titolarita' dei diritti di liberta'.

Massima n. 8762

L'art. 142 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773 pone soltanto l'obbligo per lo straniero di presentarsi entro tre giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato all'autorita' di p.s. del luogo ove si trova, "per dare contezza di se' e fare la dichiarazione di soggiorno". Tale disposizione e' seguita dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del T.U. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) che indicano la forma ed il contenuto della dichiarazione e prescrivono che l'autorita' di p.s. rilasci allo straniero "ricevuta" della dichiarazione "qualora nulla osti alla permanenza di lui nella Repubblica". Il documento in parola ed i relativi poteri dell'autorita' cui ne e' affidato il rilascio trovano quindi la loro base normativa diretta non gia' nell'art. 142 T.U. citato, bensi' nelle ricordate disposizioni regolamentari. Pertanto la questione di illegittimita' costituzionale, sollevata nel presupposto che la facolta' discrezionale attribuita alla autorita' di p.s. in materia emani dall'art. 142 T.U.L.P.S. e contrasti con gli artt. 3 e 10 Cost., risulta proposta in relazione ad una disposizione di legge che non contiene la disciplina censurata e deve essere pertanto dichiarata infondata. La Corte, per la delicatezza degli interessi che coinvolge la materia in esame, ne auspica peraltro il riordinamento da parte del legislatore, tenuto conto dell'esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme le modalita' e le garanzie di esercizio delle fondamentali liberta' umane collegate con l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, (testo unico leggi di pubblica sicurezza), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Asti, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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