Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1977

Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1977
Data di deposito
20 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, n. 3, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
  • art. 15, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 15, n.6, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 5, n.3, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960

Parametri

Massime

Massima n. 8757

L'elezione alla carica di consigliere comunale sino a quando non interviene la convalida, non determina ancora l'investitura dell'eletto e non gli conferisce una posizione di potere suscettibile di porre in essere quel conflitto di interessi che, con la previsione di situazioni di ineleggibilita', si mira ad evitare. Di conseguenza, la ratio della decisione della Corte n. 129 del 1975 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica prima della convalida della elezione - evidentemente ispirata alla esigenza di dare la massima espansione applicativa al diritto di elettorato passivo, compatibilmente con l'altra primaria esigenza della autenticita' della competizione elettorale, non puo' non valere anche per i dipendenti degli enti precitati dopo essere stata affermata per i loro amministratori, tanto piu' che tra le due posizioni quella di coloro che ricevono uno stipendio o salario appare certo meno esposta dal punto di vista del corretto svolgimento delle elezioni, per cui a maggior ragione devono essi avere facolta' di rimuovere con scelta tempestiva la situazione di potenziale conflitto di interessi qualificata dalla legge come causa di ineleggibilita'. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost. - l'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida della elezione.

Massima n. 8758

L'elezione alla carica di consigliere comunale sino a quando non interviene la convalida, non determina ancora l'investitura dell'eletto e non gli conferisce una posizione di potere suscettibile di porre in essere quel conflitto di interessi che, con la previsioni di situazioni di ineleggibilita', si mira ad evitare. Di conseguenza, la ratio della decisione della Corte n. 129 del 1975 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica prima della convalida della elezione - evidentemente ispirata alla esigenza di dare la massima espansione applicativa al diritto di elettorato passivo, compatibilmente con l'altra primaria esigenza della autenticita' della competizione elettorale, non puo' non valere anche per i dipendenti degli enti precitati dopo essere stata affermata per i loro amministratori, tanto piu' che tra le due posizioni quella di coloro che ricevono uno stipendio o salario appare certo meno esposta dal punto di vista del corretto svolgimento delle elezioni (mentre diversa e' la situazione di coloro che, in base al primo precetto contenuto nell'art. 15, ora richiamato, sono ineleggibili perche' ricevono uno stipendio o salario direttamente dal Comune), per cui a maggior ragione devono essi avere la facolta' di rimuovere con scelta tempestiva la situazione di potenziale conflitto di interessi qualificata dalla legge come causa di ineleggibilita'. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost. - l'art. 15, n. 3, del suddetto testo unico limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida della elezione.

Massima n. 8759

L'elezione alla carica di consigliere comunale sino a quando non interviene la convalida, non determina ancora l'investitura dell'eletto e non gli conferisce una posizione di potere suscettibile di porre in essere quel conflitto di interessi che, con la previsione di situazioni di ineleggibilita', si mira ad evitare. Di conseguenza, la ratio della decisione della Corte n. 129 del 1975 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica prima della convalida della elezione - chiaramente ispirata alla esigenza di dare la massima espansione applicativa al diritto di elettorato passivo, compatibilmente con l'altra primaria esigenza della autenticita' della competizione elettorale, non puo' non valere anche per l'ipotesi prevista dall'art. 15, n. 6, del citato testo unico (ineleggibilita' di coloro che hanno lite pendente con il Comune), essendo evidente che la preoccupazione del legislatore e' rivolta al possibile conflitto di interessi e non gia' al pericolo di una deformazione del risultato elettorale. Pertanto, detta disposizione e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.

Massima n. 8760

Le situazioni qualificate dalla legge come cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale, non possono risultare incompatibili con i principi costituzionali quando non e' dato escludere un potenziale conflitto di interessi. Di conseguenza, non contrasta con il regime dell'elettorato passivo (jus activae civitatis) costringere il sanitario ospedaliero, addetto puramente e semplicemente alle funzioni di diagnosi e cura dei malati, a scegliere tra la carica di consigliere comunale e la continuazione della sua attivita' in un ospedale sovvenzionato dal Comune, sia pure consentendogli lo spatium deliberandi che precede la convalida, non potendo escludersi in modo assoluto un possibile conflitto di interessi, e, d'altra parte, il problema non potrebbe essere affrontato soltanto nei confronti del personale ospedaliero ma con riguardo all'intera categoria di "coloro che ricevono uno stipendio o salario" dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune ed al riguardo spetta alla prudente discrezionalita' del legislatore operare le necessarie distinzioni eliminando le incongruita' che restano tuttora nella disciplina dell'elettorato passivo in sede locale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 51 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui stabilisce anche per i medici degli ospedali sovvenzionati dai Comuni, pur quando siano addetti esclusivamente alle funzioni di diagnosi e di cura dei malati, la situazione di ineleggibilita' per potenziale contrasto di interessi con il Comune.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida della elezione;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida della elezione;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 51 della Costituzione - dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui stabilisce anche per i medici degli ospedali sovvenzionati dai Comuni, pur quando siano addetti esclusivamente alle funzioni di diagnosi e di cura dei malati, la situazione di ineleggibilità per potenziale contrasto di interessi con il Comune.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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